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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16389/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (possessore)

La controversia

La lite nasce da un'azione possessoria di spoglio parziale proposta dall'originario titolare e possessore di un fondo servito da una servite0 di passaggio carrabile e pedonale, contro il proprietario del fondo confinante, sul cui terreno insisteva la stradina di accesso alla via pubblica. Il resistente aveva collocato due paletti metallici all'ingresso della stradina, poi collegati da una catena con lucchetto. Secondo gli attori, tale intervento aveva impedito o fortemente limitato l'esercizio della servite0: in particolare il transito dei mezzi pesanti risultava precluso, quello delle autovetture reso pif9 difficoltoso, e il passaggio pedonale divenuto scomodo anche per la distanza tra i paletti e l'abitazione del fondo dominante. La Corte d'appello, riformando il primo giudice, aveva invece rigettato la domanda ritenendo che il proprietario del fondo servente potesse chiudere il fondo ai sensi dell'art. 841 c.c., purche9 non si impedisse il passaggio se non con disagio minimo e trascurabile, e che nella specie non vi fosse spoglio ne9 animus spoliandi, anche per l'offerta delle chiavi del lucchetto al vicino. I ricorrenti hanno quindi dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 1170, 1064, 1066, 1067 e 841 c.c., oltre agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.; omesso esame e motivazione contraddittoria per non avere la Corte territoriale considerato che i paletti non erano una semplice chiusura lecita ma una concreta compressione della servite0, con impedimento dei mezzi pesanti e aggravio del transito; errata esclusione dell'animus spoliandi, che secondo i ricorrenti dipende dalla coscienza e volonte0 dell'atto materiale di sottrazione del godimento, indipendentemente dalla convinzione di agire secondo diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi, nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto non fondato il rilievo sulla motivazione perplessa o incomprensibile, ma ha riconosciuto la fondatezza delle censure per falsa applicazione delle norme sulla servite0 e per omesso esame di fatti decisivi, rilevando che l'apposizione dei paletti, per posizione e modalite0 di installazione, aveva determinato una parziale privazione dell'esercizio della servite0 e non un mero disagio trascurabile. Ha inoltre accolto il motivo sull'animus spoliandi, affermando che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso l'elemento soggettivo valorizzando la successiva offerta delle chiavi, mentre la coscienza di operare contro la volonte0 del possessore era desumibile dall'atto materiale di collocazione dei paletti. Conseguentemente la sentenza impugnata e8 stata cassata con rinvio alla Corte di merito, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 841 c.c.

    Il proprietario puf2 chiudere in qualunque tempo il fondo, ma tale facolte0 incontra il limite del rispetto della servite0 gravante sul bene e non puf2 tradursi in una compressione non trascurabile del passaggio altrui.

  • art. 1064 c.c.

    Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciare libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servite0 che renda necessario il passaggio per il fondo.

  • art. 1067 c.c.

    Il proprietario del fondo servente non puf2 compiere atti che tendano a diminuire l'esercizio della servite0 o a renderlo pif9 incomodo.

  • art. 1168 c.c.

    Richiamato quale norma sulla tutela possessoria contro lo spoglio.

  • art. 1170 c.c.

    Richiamato quale norma sulla manutenzione del possesso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta valutazione della prova e alla non contestazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nei fatti costitutivi della domanda possessoria.

  • art. 360 c.p.c.

    Nel testo novellato, consente soltanto la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non sono pif9 deducibili insufficienza o contraddittoriete0 della motivazione come vizi autonomi.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte esamina i motivi alla luce delle diverse censure di violazione di legge, nullite0 della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 12 preleggi

    La nuova formulazione del vizio motivazionale va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali e nel rispetto del 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    art. 54, comma 1, lett. b)

    Ha modificato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimite0 sulla motivazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, applicabile alle sentenze d'appello pubblicate dopo l'11/09/2012.

Massime di principio

  • In materia di servitf9 di passaggio, il proprietario del fondo servente puf2 chiudere il fondo o adottare sistemi di accesso, ma solo a condizione che il titolare della servite0 possa esercitare il diritto senza limitazioni sostanziali e senza disagi che superino la soglia del minimo trascurabile.
  • La valutazione della lesione possessoria deve distinguere tra mera scomodite0 del transito e reale compressione del contenuto della servitf9: se l'opera rende pif9 difficoltoso o impedisce il passaggio rispetto alle modalite0 pregresse, puf2 integrare spoglio o turbativa.
  • L'animus spoliandi sussiste quando l'agente sia consapevole di incidere sulla situazione possessoria contro la volonte0 del possessore; non e8 escluso dalla convinzione soggettiva di agire secondo diritto.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale e8 oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non sono pif9 deducibili, come censure autonome, insufficienza o contraddittoriete0 della motivazione.
  • Il proprietario del fondo servente, pur titolare del potere di difesa e chiusura del fondo, non puf2 esercitarlo in modo da diminuire l'utilite0 concreta della servite0 o renderne eccessivamente gravoso l'esercizio.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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