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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33538/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento INVIM relativo alla vendita, nel 1982, di un terreno agricolo; l'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato del bene, e la lite era proseguita in appello per molti anni. Nel corso del giudizio era intervenuto anche un profilo di definizione agevolata ai sensi della L. 413/1991: il contribuente aveva presentato istanza di condono e l'Ufficio aveva comunicato agli eredi gli importi dovuti, riservandosi la verifica del perfezionamento della definizione. La CTR aveva poi dichiarato cessata la materia del contendere/estinzione ritenendo sostanzialmente perfezionato il condono e valorizzando l'inattività delle parti. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 46 d.lgs. 546/1992 e 53 L. 413/1991, sostenendo che il condono non poteva dirsi perfezionato senza l'effettivo ed integrale pagamento di quanto dovuto e che, comunque, non ricorrevano i presupposti della cessazione della materia del contendere, mancando una pronuncia di merito e/o un accordo delle parti; in ogni caso, secondo l'Ufficio, la lite avrebbe dovuto essere trattata nel merito.

La decisione

La Corte ha riconosciuto che la CTR aveva errato nel ritenere perfezionato il condono sulla base di una mera presunzione e nel qualificare tecnicamente l'estinzione come cessazione della materia del contendere in assenza di una congiunta istanza delle parti o di un accertato venir meno della res litigiosa. Tuttavia ha ritenuto corretta in diritto la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti: il processo era stato interrotto per il decesso del contribuente e, dopo tale interruzione, nessuna parte aveva riassunto il giudizio nel termine. Poiché tale inattività non era stata contestata dall'Agenzia, la Corte ha confermato il dispositivo di estinzione e ha rigettato il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata partecipazione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per censurare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere/estinzione; la Corte ne ha escluso la violazione poiché, pur errata la motivazione della CTR sul condono, la decisione finale di estinzione era comunque corretta per inattività delle parti.

  • art. 53 L. 413/1991

    La Corte ha ribadito che la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti non si perfeziona per la sola presentazione dell'istanza, ma richiede il pagamento del dovuto; in mancanza di pagamento, il condono resta inefficace e il contenzioso può risorgere.

  • art. 57 L. 413/1991

    L'irrevocabilità della dichiarazione integrativa è intesa solo come non modificabilità né contestabilità, non come novazione del rapporto tributario; il rapporto originario permane finché il debito d'imposta non sia saldato.

  • art. 39, comma quarto, L. 413/1991

    È richiamato nel principio giurisprudenziale citato dalla Corte come fase di iscrizione a ruolo delle somme dovute in base alla dichiarazione integrativa, il cui mancato pagamento mantiene inefficace la definizione.

  • art. 18 L. 8 maggio 1998, n. 146

    Citato nel principio riportato dalla Corte come disciplina che conferma la necessità dell'effettivo pagamento prima dell'azione esecutiva affinché la definizione agevolata abbia effetto.

  • art. 40 d.lgs. 546/1992

    Disciplina l'interruzione del processo tributario per morte o perdita di capacità di una parte diversa dall'ufficio tributario o del suo legale rappresentante.

  • art. 41 d.lgs. 546/1992

    Prevede che la sospensione sia disposta e l'interruzione sia dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.

  • art. 45 d.lgs. 546/1992

    Il processo si estingue se la parte onerata non provvede alla riassunzione nel termine; l'estinzione è rilevabile d'ufficio nel grado in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

Massime di principio

  • Nel condono fiscale previsto dalla L. 413/1991, la sola presentazione della dichiarazione/istanza non è sufficiente a definire la lite: la definizione si perfeziona solo con il pagamento effettivo e integrale del dovuto, altrimenti il rapporto tributario originario permane.
  • L'irrevocabilità della dichiarazione integrativa in materia di condono non equivale a novazione del rapporto tributario né impedisce il riemergere del contenzioso se il tributo non viene pagato.
  • Nel processo tributario, dopo l'interruzione per morte della parte, la mancata riassunzione da parte dei soggetti onerati determina l'estinzione del giudizio, rilevabile anche d'ufficio nel grado in cui si verifica.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede il venir meno effettivo della res litigiosa; in difetto, la decisione può essere comunque salvata se il dispositivo è sorretto da una distinta e corretta causa estintiva, come l'inattività delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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