Cassazione Penale, Sentenza n. 22447/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua opposizione al decreto di espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 16 e 19 d.lgs. 286/1998 e dei principi della Corte EDU in quanto l'espulsione violerebbe il diritto al rispetto della vita privata e familiare e lo esporrebbe a gravi difficoltà nel paese di rimpatrio (sosteneva stabile residenza a Niscemi, convivenza con fratello, sorella e cognato italiani e attività lavorativa stagionale); (2) censura circa la sussistenza di un reato ostativo all'espulsione (contestando che la sua detenzione per associazione a delinquere sarebbe ostativa); (3) deduzione di difetto di motivazione del Tribunale in ordine agli elementi ostativi e all'integrazione familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 ha natura amministrativa e costituisce misura alternativa alla detenzione quando ricorrano le condizioni di legge. Sul punto ostativo, ha rilevato che l'associazione a delinquere contestata al ricorrente (art. 416 c.p.) non integra automaticamente causa ostativa: l'art. 416 costituisce motivo ostativo solo nelle ipotesi in cui sia previsto l'arresto obbligatorio (cioè per capi, promotori e organizzatori ai sensi dell'art. 380 c.p.p. nei casi previsti dall'art. 416 commi 1 e 3), circostanza non riscontrata nell'ordinanza impugnata. Quanto alla tutela delle relazioni familiari ex art. 19 d.lgs. 286/1998 e ai principi CEDU, la Corte ha ritenuto le deduzioni del ricorrente generiche e non provate: il Tribunale aveva accertato, con istruttoria, che il ricorrente non aveva mai svolto attività lavorativa né attività socializzante idonea a dimostrare integrazione stabile, e il certificato di residenza e i documenti familiari richiamati non furono prodotti in modo autosufficiente. Per tali ragioni l'espulsione è risultata legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5
L'espulsione prevista ha natura amministrativa ed è misura alternativa alla detenzione per lo straniero non UE detenuto con pena residua inferiorie ai due anni per reati non ostativi; la sua adozione è obbligatoria quando ricorrono le condizioni di legge
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19
L'art. 19 contiene un'elencazione non tassativa delle cause ostative all'espulsione (es. convivenza con parenti entro il secondo grado o coniuge italiani). La disposizione è suscettibile di interpretazione estensiva e di integrazione alla luce della Costituzione e delle fonti sovranazionali (Corte EDU, Trattati UE, Carta), ma l'operatività dell'ostativo richiede accertamenti fattuali specifici e documentati
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12 (commi richiamati nell'ordinanza)
Riferimento alle fattispecie di reato indicate a livello normativo come rilevanti ai fini dell'espulsione; richiamato come parte del quadro normativo che individua reati ostativi
L'associazione a delinquere è stata valutata nel suo profilo rilevante ai fini dell'espulsione: tuttavia, essa costituisce ostativo ai sensi dell'art. 16 solo nelle ipotesi in cui sia previsto l'arresto obbligatorio (es. per capi, promotori e organizzatori nei casi di cui all'art. 416 commi 1 e 3)
codice di procedura penale, art. 380, comma 1, lett. m)
L'art. 380 c.p.p. indica i casi di arresto obbligatorio; la Corte ha richiamato tale norma per precisare quando l'art. 416 diventa ostativo (solo se ricorrono le condizioni di arresto obbligatorio)
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e giurisprudenza sovranazionale
Richiamati come criteri di tutela del diritto alla vita privata e familiare: l'espulsione non è ammessa se determina violazione dei diritti fondamentali o espone lo straniero a rischi gravi nel paese di destinazione; tuttavia l'applicazione richiede valutazioni concrete e prove dell'impatto sui diritti fondamentali
Massime di principio
- L'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 è misura alternativa alla detenzione e va adottata se ricorrono le condizioni di legge; la sua legittimità richiede verifiche concrete e motivate
- I reati indicati come ostativi devono essere valutati nelle loro specifiche condizioni: non ogni contestazione per associazione a delinquere è automaticamente ostativa; occorre verificare se ricorrono le ipotesi di arresto obbligatorio (es. capi, promotori, organizzatori) per considerarla tale
- L'art. 19 d.lgs. 286/1998 non è tassativo: la tutela delle relazioni familiari e dell'integrazione può impedire l'espulsione, ma il soggetto che invoca tali cause ostative deve produrre prove precise e autosufficienti (residenza, convivenza effettiva, documentazione dei legami familiari, attività lavorativa o socializzante)
- Le deduzioni generiche o non dimostrate sulla stabilità familiare o sull'impatto dell'espulsione non sono di per sé idonee a impedire l'espulsione; il giudice valuta l'istruttoria e la concretezza degli elementi probatori
- I principi della CEDU e del diritto UE impongono una valutazione di proporzionalità: l'autorità giudiziaria deve accertare che l'espulsione non determini una violazione dei diritti fondamentali dello straniero né lo esponga a persecuzioni o rischi gravi nel paese di rimpatrio
- In casi simili è cruciale allegare e depositare in modo completo e documentato prove di integrazione (contratti di lavoro, certificati di residenza comprovanti convivenza, dichiarazioni e documenti anagrafici) per ottenere la protezione prevista dagli artt. 19 e correlati
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