Cassazione Penale, Sentenza n. 44020/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ferrara impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione relativo alla sentenza di condanna n. 1483/2014 (pena: 4 anni e 6 mesi). Il motivo unico dedotto in cassazione era la violazione dell'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. legge 8 agosto 2024, n. 112). Ferrara sosteneva che, alla luce della nuova disposizione, la pena da considerare nell'ordine di esecuzione dovesse essere calcolata al netto delle detrazioni per la liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.), ipotizzando fin da ora la eventuale concessione della liberazione anticipata risultante dalla partecipazione all'opera di rieducazione, sicché la pena 'espianda' sarebbe risultata inferiore al limite quadriennale di cui all'art. 656, comma 5, e ciò avrebbe legittimato la sospensione dell'ordine di carcerazione nelle more.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha interpretato il comma 10-bis dell'art. 656 cod. proc. pen. come norma informativa: nell'ordine di esecuzione il pubblico ministero deve computare e indicare le detrazioni previste dall'art. 54 Ord. pen. e avvisare il condannato che tali detrazioni non saranno riconosciute se non partecipa all'opera di rieducazione. Tuttavia, tale indicazione non equivale al riconoscimento anticipato del beneficio per finalità di sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5. Per la sospensione rilevano soltanto i periodi di presofferto indicati dal comma 4-bis dell'art. 656 e le determinazioni effettive della magistratura di sorveglianza, la quale deve esprimersi sulla concessione del beneficio; il legislatore ha voluto evitare un automatismo di anticipata cognizione della liberazione anticipata. L'ordinanza impugnata è quindi confermata e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen., comma 10-bis
«Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione»
La norma impone l'indicazione, nell'ordine di esecuzione, delle detrazioni potenziali per liberazione anticipata a fini informativi e incentivanti, ma non riconosce automaticamente il beneficio ai fini della sospensione dell'ordine di carcerazione.
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Le detrazioni per liberazione anticipata sono condizionate alla partecipazione all'opera di rieducazione e alla successiva valutazione e concessione da parte della magistratura di sorveglianza; non sono automaticamente operanti al momento dell'ordine di esecuzione.
d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. legge 8 agosto 2024, n. 112 (art. 5, comma 1)
Intervento riformatore volto a rendere più trasparente e tempestiva l'indicazione delle detrazioni di liberazione anticipata nell'ordine di esecuzione, con finalità incentivanti e di semplificazione procedurale, ma senza creare automatismi di riconoscimento anticipato del beneficio.
art. 656 cod. proc. pen., comma 5 e comma 4-bis
Il comma 5 disciplina la possibilità di sospendere l'esecuzione quando la pena da espiare è inferiore ai limiti stabiliti; il comma 4-bis indica i periodi di presofferto che possono essere computati. Per la sospensione rilevano i computi effettivi già maturati e le decisioni della magistratura di sorveglianza.
Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, De Santis, Rv. 271157-01
Richiama il principio che il pubblico ministero dell'esecuzione deve sollecitare e attendere, se necessario, le determinazioni della magistratura di sorveglianza; altrimenti può sorgere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
Massime di principio
- La nuova previsione dell'art. 656, comma 10-bis, ha funzione informativa e incentivante: obbliga a indicare nell'ordine di esecuzione le detrazioni potenziali per liberazione anticipata, ma non costituisce riconoscimento anticipato del beneficio.
- Per ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, non si possono computare ipotesi future di liberazione anticipata non ancora concesse; rilevano soltanto i periodi già presofferti e i benefici effettivamente riconosciuti dalla magistratura di sorveglianza.
- La concessione della liberazione anticipata resta rimessa a un accertamento successivo e discrezionale della magistratura di sorveglianza, anche quando l'ordine di esecuzione indichi le detrazioni potenziali.
- Il pubblico ministero dell'esecuzione deve inserire le detrazioni nell'ordine e, se necessario per la decisione sulla sospensione, sollecitare e attendere le determinazioni dell'ufficio di sorveglianza; il mancato rispetto può esporre allo iato risarcitorio per ingiusta detenzione.
- In casi analoghi, il ricorso a calcoli teorici delle detrazioni per ottenere misure sospensive è in genere destinato a fallire salvo che non vi siano già elementi concreti e formali che attestino il riconoscimento del beneficio.
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