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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43869/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 648, comma 2, 474 e 517-ter c.p., deducendo: (1) violazione di legge per aver applicato l'art. 517-ter anche a marchi non ancora effettivamente registrati: i prodotti erano stati sequestrati il 13/06/2017, mentre la registrazione risultava perfezionata solo il 20/03/2018 (la domanda era stata depositata il 15/05/2017 e la pubblicazione sul bollettino dei marchi è avvenuta il 12/10/2017); la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente la mera presentazione della domanda; (2) vizio della motivazione e insussistenza dell'elemento soggettivo (conoscenza del titolo usurpato): la Corte avrebbe inferito la consapevolezza del titolare del negozio dall'assenza di documentazione esibita dall'addetto su richiesta della Guardia di Finanza, ossia da fatti riferiti da un terzo, senza adeguati elementi concreti a supporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'art. 517-ter c.p. tutela diritti di proprietà industriale effettivamente definiti con il rilascio del marchio e richiede la potenziale conoscibilità oggettiva del titolo violato; la mera presentazione della domanda non è sufficiente, salvo che la titolarità risultasse comunque opponibile e conoscibile in concreto anteriormente al fatto. Ha inoltre censurato la motivazione della Corte d'appello, ritenendola carente nel dimostrare in modo convincente la consapevolezza del reato da parte dell'imputato (limitandosi all'assenza di esibizione di documenti da parte di un addetto). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Norme richiamate

  • art. 517-ter cod. pen.

    La norma è stata interpretata come rivolta alla tutela dei diritti di privativa effettivamente acquisiti (marchi registrati) e richiede, per la configurabilità del reato, la potenziale conoscibilità oggettiva dell'esistenza del titolo di proprietà industriale violato; la mera domanda di registrazione non basta, a meno che la titolarità non fosse già opponibile e conoscibile prima del fatto.

  • art. 648, comma 2 cod. pen.

    art. 648, comma 2 cod. pen.

    Richiamato in ordine alle condotte di ricettazione/impiego di beni provenienti da reato; nella sentenza di merito era stato applicato assieme ad altri reati, ma la Cassazione ha annullato la decisione complessiva per i vizi motivazionali relativi soprattutto all'art. 517-ter.

  • art. 474 cod. pen.

    Richiamato rispetto alla documentazione e falsità connessa alla commercializzazione; la pronuncia di cassazione non ha sviluppato una nuova interpretazione sostanziale della norma, ma ha ritenuto che i profili probatori non fossero adeguatamente motivati.

Massime di principio

  • L'art. 517-ter c.p. penalizza la fabbricazione e la commercializzazione che usurpano titoli di proprietà industriale effettivamente acquisiti: la tutela penale richiede che il diritto di privativa sia stato concretamente conseguito e, in termini di operatività, opponibile e conoscibile prima del fatto.
  • La mera presentazione della domanda di registrazione non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità penale per usurpazione di titoli di proprietà industriale, a meno che non sia dimostrabile che la titolarità fosse comunque resa conoscibile (pubblicità opponibile) prima della commissione del fatto.
  • Ai fini dell'elemento soggettivo (conoscenza dell'esistenza del titolo usurpato) è necessaria prova concreta e motivazione specifica: non è sufficiente inferire la consapevolezza esclusivamente dall'assenza di documentazione esibita da un dipendente o da fatti riferiti da terzi.
  • In ipotesi analoghe l'accusa deve acquisire e documentare chiaramente la tempistica della registrazione/pubblicità del marchio e fornire elementi fattuali che rendano ragionevolmente prevedibile che l'imputato potesse conoscere l'esistenza del titolo di privativa.
  • Se la motivazione di merito non spiega in modo logico e congruo il passaggio probatorio che conduce alla consapevolezza dell'agente e alla configurabilità del reato, la Corte di cassazione può annullare la sentenza e rinviare per un nuovo giudizio.

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