Cassazione Penale, Sentenza n. 43873/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 718 cod. pen., sostenendo che il gioco delle tre campanelle non costituisce gioco d'azzardo aleatorio ma un gioco d'abilità del gestore; che non sono necessari artifizi o raggiri e che l'attività era occasionale e priva di organizzazione stabile, per cui non era configurabile la fattispecie contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la statuizione di merito: la condotta di Ferraro (allestimento di un banchetto amovibile in area di servizio, svolgimento del gioco delle tre campanelle e presenza di un capannello di persone) integra il reato di cui all'art. 718 cod. pen., poiché il gioco è caratterizzato da aleatorietà che rende possibile la vincita in modo casuale indipendentemente dall'abilità; la giurisprudenza esclude la truffa quando manchino artifici o raggiri, ma ciò non impedisce la qualificazione come gioco d'azzardo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per punire l'esercizio del gioco d'azzardo in luogo pubblico; la Corte conferma che il gioco delle tre campanelle, pur privo di artifici, è qualificabile come gioco d'azzardo se l'elemento aleatorio prevale sull'abilità.
legge 13 dicembre 1989, n. 410 (art. 4, comma 1)
Citata in giurisprudenza per distinguere il reato di esercizio abusivo dell'attività di pubblica scommessa: per tale reato è necessaria una struttura organizzativa composta da mezzi e persone; l'assenza di tale struttura può far ricadere la condotta nella contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata con riferimento ai criteri per l'imposizione delle somme a titolo di ammenda/cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità; qui utilizzata per giustificare l'assegnazione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il gioco delle tre campanelle, sebbene privo di artifici o raggiri, può configurare il reato previsto dall'art. 718 cod. pen. quando l'elemento aleatorio prevale sull'abilità del gestore
- La mancanza di artifici esclude la truffa ma non esclude la qualificazione come gioco d'azzardo; la distinzione va fatta sulla natura aleatoria della vincita
- Per contestare con successo la qualificazione come gioco d'azzardo è necessario dimostrare concretamente che la tecnica/abilità del gestore determina l'esito in modo non aleatorio
- Per l'integrazione del reato di esercizio abusivo di pubbliche scommesse (legge 410/1989) occorre una struttura organizzativa di mezzi e persone; l'attività meramente occasionale e poco organizzata può essere ricondotta invece alla contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen.
- In giudizio valutare elementi fattuali quali luogo, allestimento di banchetto, presenza di pubblico, ripetitività e modalità di svolgimento del gioco per determinare se predomina l'aleatorietà o l'abilità
- L'impugnazione basata su argomenti di mera tipologia del gioco difficilmente supera la valutazione di merito se i fatti mostrano un contesto pubblico e attraente per i partecipanti
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