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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43872/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sansò impugna la conferma della condanna per violazione di sigilli (art. 349, comma 1 c.p.), sostenendo che al momento dei controlli i sigilli non erano materialmente presenti (il cartello monitore era stato rimosso) e quindi egli non poteva avere conoscenza dell'esistenza del vincolo. Contestava che la motivazione di merito si fosse fondata sulla sola presenza sul luogo, sul fatto che i militari dovettero forzare la porta, sul tentativo di occultare la sostanza e sull'assenza di spiegazioni, senza aver accertato la consapevolezza dell'esistenza dei sigilli né il possesso delle chiavi o un rapporto con il bene sequestrato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla carenza di motivazione sul dolo (consapevolezza del vincolo). Ha rilevato che le sentenze di merito non hanno spiegato il percorso logico-giuridico con cui si è ritenuta la consapevolezza dell'imputato: era stato rimosso il cartello monitore, il ricorrente non era proprietario né custode e non risultano suoi rapporti con i destinatari del provvedimento di sequestro. Le condotte rilevate (forzatura della porta, occultamento, mancata spiegazione) non sono state adeguatamente correlate alla conoscenza del sequestro anziché a un intento di eludere l'accertamento per reati di droga. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 349 c.p.

    art. 349, comma 1 codice penale

    La norma punisce la violazione dei sigilli imposti su cose sequestrate; la Corte ha ritenuto che per l'integrazione del reato sia necessaria la prova del dolo, ossia della consapevolezza dell'esistenza del vincolo reale. Nel caso concreto la motivazione di merito non ha dimostrato tale elemento soggettivo.

Massime di principio

  • Per una condanna per violazione di sigilli è necessario provare la consapevolezza (dolo) dell'esistenza del sequestro/sigilli da parte dell'imputato; la mera presenza nel luogo non è sufficiente.
  • La rimozione di segnali esteriori del sequestro (es. cartello monitore) indebolisce la prova della conoscenza del vincolo; il giudice deve valutare questo elemento e motivare come si è giunti alla certezza della consapevolezza.
  • Comportamenti quali il non aprire subito la porta, il tentativo di occultare sostanze o la forzatura dell'ingresso devono essere esplicitamente correlati dal giudice alla conoscenza del vincolo e non possono essere usati automaticamente per ricavare il dolo relativo ai sigilli: potrebbero essere riconducibili a tentativi di eludere accertamenti per altri reati (es. droga).
  • Il rapporto dell'imputato con il bene (proprietario, custode, detentore abituale, coinvolgimento nel procedimento che ha portato al sequestro) è un elemento rilevante per inferire conoscenza del vincolo e deve essere esaminato e motivato.
  • Se la motivazione delle corti di merito non espone chiaramente il nesso logico-giuridico tra fatti accertati e la prova del dolo richiesto dalla norma, la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio.

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