Cassazione Penale, Sentenza n. 43871/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) censurava la responsabilità per il reato di violazione di sigilli (capo E) sostenendo di non essere comproprietario del muro perimetrale su cui furono realizzati una recinzione e un cancello e di non essere presente al momento dell'accertamento, quindi non poteva essere ritenuto custode responsabile; 2) deduceva violazioni processuali (art. 597 c.1 e art. 323 c.p.p.), lamentando che la Corte territoriale aveva disapplicato un provvedimento di sanatoria rilasciato dal Comune e aveva dichiarato l'abusività di opere preesistenti non devolute in appello, violando il contraddittorio e pronunciandosi su questioni non esperibili in sede di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla proprietà/mancata valutazione degli elementi probatori fosse essenzialmente una rinnovata richiesta di valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, e che il ricorrente non avesse indicato né allegato elementi specifici non valutati dalla Corte d'appello. Quanto alla questione della sanatoria, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del provvedimento di sanatoria (legittimazione del richiedente, condizioni urbanistiche e vincoli, insussistenza di cause ostative) e ha condiviso la disapplicazione del provvedimento comunale ritenuto illegittimo, con conseguente restituzione dei beni al Comune. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 349, comma 2, cod. pen.
art. 349, comma 2, cod. pen. (capo E)
La Corte ha rideterminato la pena per il reato di cui a tale norma, riconoscendo la condotta consistente nella realizzazione di recinzione e cancello su muro già sottoposto a sequestro e confermando la responsabilità per violazione di sigilli in relazione a tali opere.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
art. 597 comma 1, cod. proc. pen.
Riferita alla devoluzione dei punti della decisione al giudice d'appello: la Corte ha ritenuto che il motivo fondato su presunta violazione di devoluzione non fosse idoneo a travolgere la decisione di merito, atteso che le questioni sollevate erano in sostanza di fatto e che in Cassazione non era stata indicata documentazione nuova da valutare.
art. 323 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sulla decisione della Corte territoriale di disapplicare il provvedimento di sanatoria; la Cassazione ha invece confermato che il giudice dell'esecuzione può sindacare la legittimità del provvedimento di sanatoria e disapplicarlo se privo dei presupposti di legge.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove: le censure che si limitano a rivalutare elementi istruttori già esaminati dai giudici di merito sono inammissibili.
- Il custode di un bene sottoposto a sequestro ha un dovere di vigilanza sull'integrità dei sigilli e può essere ritenuto responsabile per violazione di sigilli anche se non presente fisicamente sul luogo; spetta al custode provare elementi specifici che giustifichino l'impossibilità di intervenire o di segnalare tempestivamente la violazione.
- La presentazione di un provvedimento di sanatoria non impedisce automaticamente l'esecuzione dell'ordine di demolizione: il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità e l'efficacia del provvedimento (legittimazione del richiedente, sussistenza dei presupposti urbanistici, assenza di vincoli ostativi) e può disapplicare una sanatoria illegittima.
- Se questioni relative alla proprietà o alla validità di atti amministrativi non sono adeguatamente indicate o documentate in cassazione, esse non saranno esaminate: è necessario riportare e allegare alla Cassazione gli specifici elementi probatori che si ritengono non valutati dal giudice di merito.
- Quando i reati sono estinti per prescrizione, il giudice può dichiarare il non doversi procedere, ma ciò non impedisce che su altri capi residui venga rideterminata la pena e disposta restituzione dei beni se la sanatoria è ritenuta inefficace.
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