Cassazione Penale, Sentenza n. 43868/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania (27/06/2023) che, in rinvio dopo annullamento, aveva riconosciuto l'attenuante speciale ex art. 625-bis c.p. e condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. aggravato ex art. 61 n.11 c.p. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando contraddizione tra l'affermazione che la pena corrispondeva al minimo edittale e la determinazione di una pena base più elevata; (2) mancato riconoscimento di benefici di legge; (3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 2, c.p. in relazione al calcolo della prescrizione quando ricorre un'attenuante ad effetto speciale (art. 625-bis), con la tesi che l'estensione della disciplina dell'art. 63, comma 3 c.p. potrebbe portare alla prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale in ordine al trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello aveva effettivamente riconosciuto l'attenuante speciale ex art. 625-bis in regime di prevalenza sull'aggravante e determinato una pena base congrua (due anni), applicando poi le diminuzioni previste (riduzione per art. 625-bis e riduzione di un terzo per le attenuanti generiche ex art. 62-bis) fino alla pena finale di un anno e multa di euro 267. La Corte ha considerato irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata in quanto la Corte di Cassazione, con la precedente pronuncia, aveva dichiarato irrevocabile la sentenza di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p. e aveva rinviato solo per il riconoscimento dell'attenuante, per cui la prescrizione non è decorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. pen.
Attenuante speciale riconosciuta dalla Corte di appello in regime di prevalenza rispetto all'aggravante; ha inciso sulla determinazione della pena base in quanto ha ridotto la pena edittale di riferimento prima dell'applicazione delle ulteriori diminuzioni
art. 624-bis cod. pen.
Norma che incrimina il fatto contestato; utilizzata per definire il capo di imputazione e la cornice sanzionatoria
art. 61 n.11 cod. pen.
Aggravante contestata e valutata in sede di bilanciamento con l'attenuante speciale; la Corte d'appello ha ritenuto prevalente l'attenuante speciale rispetto a questa aggravante
art. 61 n.5 cod. pen.
Citata nel quadro della valutazione delle circostanze eterogenee dal ricorrente; la Corte ha motivato il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti
art. 62-bis cod. pen.
Norma che disciplina la diminuzione di pena per le attenuanti generiche; la Corte d'appello ha applicato la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche portando la pena finale a un anno e multa
art. 157 comma 2 cod. pen.
Norma sul calcolo della prescrizione che esclude il conteggio delle circostanze aggravanti o attenuanti ordinarie; la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente è stata ritenuta non rilevante perché la pronuncia di questa Corte aveva limitato il rinvio e dichiarato irrevocabile la responsabilità, impedendo la decorrenza della prescrizione
art. 63 comma 3 cod. pen.
Norma riferita dal ricorrente come possibile parametro da estendere alla fattispecie delle attenuanti ad effetto speciale; la Corte non ha accolto tale estensione né ritenuto la questione decisiva
art. 624 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'irrevocabilità della pronuncia di responsabilità precedente e per limitare il nuovo giudizio ai soli profili indicati, con la conseguenza che la prescrizione non è decorso
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare somme per la Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e ha fissato equitativamente l'ammenda in euro 3.000
Massime di principio
- La determinazione della pena di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizio di legge o vizi logico-giuridici della motivazione; valutazioni di gravità del fatto e dell'intensità del dolo restano prerogativa del giudice di merito
- Il riconoscimento di un'attenuante speciale (es. art. 625-bis) può essere dichiarato prevalente rispetto a una aggravante, influenzando significativamente la pena base: ciò non impone necessariamente l'applicazione del minimo edittale
- Le questioni costituzionali sul calcolo della prescrizione possono essere ritenute irrilevanti se la Cassazione, con precedente pronuncia, ha dichiarato irrevocabile la responsabilità e ha limitato il nuovo giudizio (art. 624 c.p.p.), così impedendo la decorrenza della prescrizione
- Se un ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte valuta anche l'eventuale colpa nella determinazione dell'inammissibilità
- In casi di bilanciamento tra circostanze eterogenee (aggravanti vs attenuanti ordinarie/speciali), è essenziale motivare chiaramente la scelta di prevalenza e la commisurazione della pena per evitare censure di non motivazione
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