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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09564/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società titolare di un rapporto di conto corrente bancario aveva agito in giudizio contro la banca, contestando la correttezza del saldo finale accertato dal Tribunale e deducendo la nullità parziale del contratto per clausole sugli interessi. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente un saldo a debito della correntista; la Corte d'appello, rilevata la notevole incompletezza degli estratti conto prodotti e l'impossibilità di ricostruire integralmente le movimentazioni, aveva riformato la decisione di primo grado nella parte relativa all'accertamento del debito. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di norme processuali e di merito per la mancata considerazione della consulenza tecnica d'ufficio e della consulenza di parte, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto integrare la prova carente mediante altri mezzi istruttori; (2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio motivazionale per avere il giudice di merito negato il supplemento o la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nonostante la necessità di accertamenti tecnici specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di nullità del ricorso per un presunto errore nel codice fiscale indicato nella procura speciale, osservando che l'identità del conferente il mandato era comunque chiaramente desumibile dagli atti. Nel merito, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: da un lato per difetto di specificità, perché fondati su generici richiami ad atti e documenti senza adeguata trascrizione o localizzazione; dall'altro perché volti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che, in tema di ripetizione dell'indebito e di ricostruzione del saldo di conto corrente, l'attore ha l'onere di provare i movimenti del conto e che l'incompletezza documentale può essere colmata solo secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione giuridicamente e logicamente adeguata. Ha inoltre precisato che la consulenza tecnica non può supplire alla carenza di allegazioni o di prova né può essere usata come mezzo esplorativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il sindacato di legittimità non consente di trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del fatto; il vizio motivazionale è oggi ammissibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di fatto decisivo o dell'anomalia motivazionale rilevante in senso costituzionale

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma asseritamente violata in relazione alla consulenza tecnica

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma asseritamente violata

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma asseritamente violata

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di consulenza tecnica d'ufficio e suo eventuale rinnovo o supplemento

  • art. 201 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di consulenza tecnica d'ufficio e suo eventuale rinnovo o supplemento

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato con riferimento al divieto di nuove prove in appello e alla dedotta omessa ammissione di supplemento/rinnovazione della CTU

  • art. 2697 c.c.

    implica che chi agisce per la ripetizione dell'indebito deve provare l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento per la parte asseritamente non dovuta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In tema di ripetizione dell'indebito e ricostruzione del saldo di conto corrente, l'attore che contesti il dare e avere deve provare i movimenti del rapporto e la parte di pagamento asseritamente non dovuta.
  • La produzione incompleta degli estratti conto non impone al giudice di colmare automaticamente le lacune probatorie: la ricostruzione del saldo può avvenire anche con altri elementi, ma la relativa valutazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, né sostituire all'apprezzamento del giudice di merito una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova destinato a supplire alle carenze di allegazione o di prova della parte, né può avere funzione meramente esplorativa.
  • L'errore nell'indicazione del codice fiscale nella procura speciale non determina nullità del ricorso se l'identità del conferente il mandato è comunque chiaramente desumibile dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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