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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6585/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava principalmente la violazione delle norme sul rito di appello e sul concordato ex art. 599-bis c.p.p.: dopo il deposito di una proposta di concordato (con parere favorevole del Procuratore generale) e la rinuncia ad altri motivi di appello, la Corte d'appello ha pronunciato sentenza in udienza camerale non partecipata rigettando il concordato senza disporre la prosecuzione in udienza con partecipazione delle parti o la citazione in dibattimento, in violazione delle garanzie del contraddittorio. Venivano inoltre dedotti vizi di motivazione (contraddittorietà e illogicità) sulla valutazione della congruità della pena concordata e sulla mancata derubricazione/assoluzione per mancato elemento soggettivo, nonché la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti sulle recidive (art. 69 c.p.).

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo, assorbente motivo. Ha rilevato che, ai fini della disciplina applicabile, vige il principio tempus regit actum: per le impugnazioni proposte entro il termine intertemporale indicato dall'art. 17 d.l. 75/2023 (fino al 15/01/2024) continuano ad applicarsi le disposizioni emergenziali (trattazione camerale/cartolare senza partecipazione). Tuttavia la Corte ha affermato che, anche nel regime emergenziale, se l'appellante ha richiesto il concordato in forma scritta senza concludere anche nel merito e l'udienza cartolare rigetta il concordato senza consentire alla parte di riformulare o di interloquire, la sentenza è affetta da nullità (artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p.). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'ordine di trasmettere gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per il prosieguo. Le altre questioni sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma sul concordato in appello; la Corte ha valutato la sua formulazione previgente ed ha stabilito che, quando il concordato è stato chiesto per iscritto senza conclusioni anche sul merito e l'udienza cartolare lo rigetta senza possibilità di replica, la decisione è nulla per vizio del contraddittorio

  • art. 598-bis c.p.p.

    Prevista dalla riforma il diverso regime della trattazione degli appelli (camera di consiglio o partecipata); la Corte ha chiarito che la disciplina applicabile va ricercata in base alla data di proposizione dell'impugnazione (tempus regit actum)

  • art. 17 d.l. 22 giugno 2023, n. 75

    Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023 [...] continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma intertemporale che ha esteso l'applicazione ultrattiva delle disposizioni emergenziali ai gravami proposti entro il 15/01/2024; la Corte l'ha ritenuta richiamabile per stabilire quale regime processuale fosse applicabile al caso

  • art. 23 e art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (normativa emergenziale)

    Disposizioni che consentono la trattazione cartolare/remota degli appelli e dei ricorsi in Cassazione senza la partecipazione delle parti salvo richieste di discussione orale; tali norme, se applicabili per tempus, hanno impatto sulla possibilità di interloquire in caso di rigetto del concordato

  • art. 94 d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Disposizione transitoria che disciplina l'entrata in vigore della riforma Cartabia; utilizzata per chiarire quando le nuove norme sul giudizio di appello sarebbero dovute entrare in vigore rispetto al regime emergenziale

  • artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p.

    Articoli invocati per la nullità: la Cassazione ha ritenuto che la sentenza pronunciata in udienza cartolare dopo il rigetto del concordato, senza consentire la partecipazione e senza rinvio, comporta nullità rilevante a regime intermedio

  • art. 601 c.p.p.

    Norma sull'udienza di appello: rilevante per distinguere i casi in cui l'udienza era fissata per esame dell'appello (con possibilità d'intervento) rispetto alla sola pronuncia sul concordato

  • art. 69 c.p.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla prevalenza/equivalenza delle circostanze attenuanti sulle recidive; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito di tale censura essendo il motivo assorbito

Massime di principio

  • Per stabilire quale regime processuale (riforma Cartabia vs disciplina emergenziale) si applica a un impugnazione occorre guardare alla data di proposizione dell'atto introduttivo: vale il principio tempus regit actum
  • Se l'imputato propone un concordato in appello in forma scritta e senza concludere anche sul merito, e l'udienza cartolare (non partecipata) rigetta il concordato senza disporre la partecipazione o il rinvio, sussiste un vizio di nullità per violazione del diritto di difesa; la Corte può annullare la sentenza
  • Per evitare rischi procedurali, chi propone il concordato in forma scritta dovrebbe, ove possibile, formulare anche una conclusione subordinata sul merito (ossia concludere anche nel merito), oppure chiedere espressamente la trattazione orale, in modo da non perdere la possibilità di decisione senza ulteriore rinvio
  • Il giudice d'appello, quando rigetta un concordato presentato in forma cartolare, deve valutare se la parte abbia avuto la possibilità effettiva di interloquire; in mancanza, dovrebbe disporre il rinvio con partecipazione, o la citazione in dibattimento, per garantire il contraddittorio
  • Le censure relative alla motivazione, alle valutazioni sulla colpevolezza specifica o sulla incidenza delle attenuanti rispetto alla recidiva saranno esaminate solo se la sentenza impugnata non viene annullata per vizi processuali preliminari; dunque è strategico far valere tempestivamente i profili processuali relativi al diritto di difesa

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