Cassazione Civile, Ordinanza n. 24063/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza con cui il Giudice di Pace di Roma aveva respinto il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998. Ha dedotto, in sintesi, due censure: (1) violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, perché il provvedimento sarebbe stato comunicato in una lingua veicolare e non in lingua moldava; (2) violazione della direttiva 2008/115/CE e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché dell'art. 13, commi 4-bis, 5, 5.1 e 7, d.lgs. 286/1998, perché il decreto di espulsione non sarebbe stato corredato dall'avviso, in scheda informativa plurilingue, della facoltà di chiedere un termine per la partenza volontaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché dalla sua esposizione non risultava che la questione sulla lingua di comunicazione del provvedimento fosse stata effettivamente dedotta davanti al giudice di merito, sicché la censura è stata considerata nuova. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, secondo giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, l'eventuale omissione dell'informazione sulla partenza volontaria non incide sulla validità del decreto di espulsione, ma solo sulle modalità coercitive di esecuzione, e può essere fatta valere nel giudizio di convalida relativo al trattenimento o all'accompagnamento coattivo, non nel giudizio contro il decreto espulsivo. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della Prefettura; escluso il raddoppio del contributo unificato perché il processo era esente.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
indica il rito applicabile all'opposizione avverso il decreto di espulsione avanti al Giudice di Pace.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
costituisce la base normativa del decreto di espulsione amministrativa impugnato.
art. 13, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
invocato per censurare la comunicazione del provvedimento in una lingua veicolare; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è nuova e quindi inammissibile.
art. 7 Dir. 2008/115/CE
richiamato per sostenere il diritto a essere informati sulla partenza volontaria; la Corte ribadisce che la sua eventuale violazione non incide sulla validità del decreto di espulsione.
artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamati come parametri di tutela difensiva; non incidono sull'esito perché la censura viene ritenuta inammissibile.
art. 13, commi 4-bis, 5, 5.1 e 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
disciplinano il procedimento di allontanamento e l'informazione sulla partenza volontaria; la Corte afferma che l'omissione di tale informazione non vizia il decreto espulsivo, ma al più la successiva fase coercitiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
escluso il raddoppio del contributo unificato perché il processo era esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni nuove non risultanti come dedotte nei gradi di merito; il ricorso deve essere autosufficiente nel descrivere quando e come la censura sia stata prospettata al giudice a quo.
- L'eventuale mancata disponibilità di un interprete nella lingua dello straniero, se non specificamente allegata e coltivata nel merito, rende inammissibile la relativa doglianza in cassazione.
- La mancata informazione sulla facoltà di ottenere un termine per la partenza volontaria non determina l'illegittimità del decreto di espulsione amministrativa, ma può rilevare soltanto nella fase esecutiva coercitiva o nel giudizio di convalida del trattenimento o dell'accompagnamento coattivo.
- Nel procedimento di allontanamento dello straniero vanno tenute distinte la fase dell'adozione del decreto di espulsione e la fase dell'esecuzione coattiva: i vizi relativi alle modalità di esecuzione non travolgono automaticamente la validità del provvedimento espulsivo.
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