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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24063/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza con cui il Giudice di Pace di Roma aveva respinto il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998. Ha dedotto, in sintesi, due censure: (1) violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, perché il provvedimento sarebbe stato comunicato in una lingua veicolare e non in lingua moldava; (2) violazione della direttiva 2008/115/CE e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché dell'art. 13, commi 4-bis, 5, 5.1 e 7, d.lgs. 286/1998, perché il decreto di espulsione non sarebbe stato corredato dall'avviso, in scheda informativa plurilingue, della facoltà di chiedere un termine per la partenza volontaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché dalla sua esposizione non risultava che la questione sulla lingua di comunicazione del provvedimento fosse stata effettivamente dedotta davanti al giudice di merito, sicché la censura è stata considerata nuova. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, secondo giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, l'eventuale omissione dell'informazione sulla partenza volontaria non incide sulla validità del decreto di espulsione, ma solo sulle modalità coercitive di esecuzione, e può essere fatta valere nel giudizio di convalida relativo al trattenimento o all'accompagnamento coattivo, non nel giudizio contro il decreto espulsivo. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della Prefettura; escluso il raddoppio del contributo unificato perché il processo era esente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni nuove non risultanti come dedotte nei gradi di merito; il ricorso deve essere autosufficiente nel descrivere quando e come la censura sia stata prospettata al giudice a quo.
  • L'eventuale mancata disponibilità di un interprete nella lingua dello straniero, se non specificamente allegata e coltivata nel merito, rende inammissibile la relativa doglianza in cassazione.
  • La mancata informazione sulla facoltà di ottenere un termine per la partenza volontaria non determina l'illegittimità del decreto di espulsione amministrativa, ma può rilevare soltanto nella fase esecutiva coercitiva o nel giudizio di convalida del trattenimento o dell'accompagnamento coattivo.
  • Nel procedimento di allontanamento dello straniero vanno tenute distinte la fase dell'adozione del decreto di espulsione e la fase dell'esecuzione coattiva: i vizi relativi alle modalità di esecuzione non travolgono automaticamente la validità del provvedimento espulsivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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