Cassazione Penale, Ordinanza n. 14793/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 14 luglio 2025, censurando il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. Dal testo emerge che la condotta contestata riguardava la violazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, ma la Corte ha rilevato che le doglianze sollecitavano in realtà una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di primo grado, ritenuti coerenti e logicamente motivati sia quanto all'esclusione delle attenuanti generiche sia quanto alla quantificazione della pena, fissata in un mese di arresto e convertita in euro 360,00 di pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo adeguato e non manifestamente illogico il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi valorizzabili, e che avesse correttamente esercitato la discrezionalità nella determinazione della pena, richiamando il disvalore del fatto e i criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto della condanna; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma ne conferma la rilevanza ai fini della pena irrogata.
criterio generale di commisurazione della pena, che il giudice di merito può richiamare anche sinteticamente nella motivazione della quantificazione sanzionatoria.
istituto delle attenuanti generiche, la cui concessione o esclusione integra un giudizio di fatto sindacabile in cassazione solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
base per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti preponderanti e non presenti profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.
- In tema di determinazione della pena, il giudice di merito esercita un potere discrezionale che richiede l'enunciazione, anche sintetica, dei criteri valutati ai sensi dell'art. 133 c.p.; tale motivazione è insindacabile in cassazione se non arbitraria o illogica.
- Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica sulla quantificazione, potendo il relativo parametro desumersi dalla motivazione complessiva della sentenza.
- Le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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