Cassazione Civile, Ordinanza n. 16756/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute a fronte di lavori eseguiti per motivi di igiene e sanità pubblica su ordinazione dell’ente locale in situazione di somma urgenza. Il Comune propose opposizione sostenendo che l’ordinazione non era stata regolarizzata secondo la disciplina speciale sulle spese degli enti locali e che, per effetto dell’art. 23 del D.L. n. 66 del 1989, il rapporto obbligatorio si sarebbe costituito non con l’ente ma con il funzionario che aveva disposto i lavori. Dopo una rimessione alla Corte costituzionale, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo ma condannò comunque il Comune a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.; la Corte d’appello confermò. In cassazione il Comune dedusse due censure: 1) violazione dell’art. 23 del D.L. n. 66 del 1989, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente imputato l’obbligazione al Comune invece che al funzionario, escludendo così la struttura del debito fuori bilancio; 2) violazione dell’art. 2041 c.c., perché l’azione di arricchimento sarebbe stata comunque preclusa dalla sussistenza di un’azione titolata esperibile nei confronti del funzionario, con conseguente difetto del requisito di sussidiarietà dell’azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di spese degli enti locali, quando manca la necessaria regolarizzazione contabile dell’ordinazione di lavori, il rapporto obbligatorio si costituisce direttamente in capo al funzionario che ha ordinato la spesa; perciò il privato non può agire contro il Comune con l’azione di indebito arricchimento, perché l’azione manca del requisito della sussidiarietà. La Corte ha inoltre ribadito che l’eventuale responsabilità dell’ente può venire in rilievo solo se il debito fuori bilancio sia riconosciuto successivamente dall’ente stesso ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L., circostanza non verificatasi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
per le spese degli enti locali occorre un conforme provvedimento dell’organo competente e un impegno contabile registrato; in difetto, il rapporto obbligatorio si costituisce direttamente in capo al funzionario che ha ordinato la spesa.
l’azione di arricchimento non è esperibile contro l’ente pubblico quando il privato disponga di un’azione titolata verso un soggetto diverso dall’arricchito, poiché difetta il requisito della sussidiarietà.
il requisito della sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c. è escluso quando esista un’altra azione esperibile non solo contro l’arricchito, ma anche verso persona diversa.
art. 194 D.Lgs. n. 267 del 2000
la responsabilità dell’ente può ipotizzarsi, in relazione ai debiti fuori bilancio, quando l’ente riconosca a posteriori il debito; in assenza di tale riconoscimento, non sorge responsabilità dell’ente per la pretesa azionata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
L. n. 144 del 1989
è richiamata come legge di conversione del D.L. n. 66 del 1989.
Massime di principio
- Nelle spese ordinate dagli enti locali, la mancanza della necessaria regolarizzazione contabile e del provvedimento deliberativo conforme può spostare il rapporto obbligatorio dal Comune al funzionario che ha disposto la spesa.
- L’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. è inammissibile quando il creditore disponga di un’azione titolata contro un soggetto diverso dall’arricchito; la sussidiarietà va valutata in modo rigoroso.
- Il mero comportamento passivo del funzionario che non contesti o non regolarizzi l’ordinazione può essere sufficiente a radicare la sua responsabilità nei rapporti interni o verso il terzo, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
- Il riconoscimento successivo del debito fuori bilancio da parte dell’ente è condizione rilevante per configurare una responsabilità dell’amministrazione in ipotesi altrimenti rimaste prive di valida imputazione all’ente stesso.
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