Cassazione Penale, Sentenza n. 33968/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Visconti impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato colpevole dei reati previsti dall'art. 189, commi 1, 6 e 7, del d.lgs. 285/1992 (incidente stradale con lesioni, omissione di soccorso e fuga). I motivi di ricorso alla Cassazione contestavano: 1) l'ammissione e l'assunzione della prova testimoniale ex art. 507 c.p.p. dopo la conclusione dell'istruttoria; 2) l'uso, in violazione dell'art. 195 c.p.p., delle dichiarazioni rese da un agente di polizia giudiziaria sul contenuto della s.i.t.; 3) presunta inversione dell'onere della prova e uso di massime di esperienza per identificare il conducente nel proprietario del veicolo; 4) carenza motivazionale circa la sussunzione del comma 7 (omissione di soccorso); 5) errata valutazione del dolo richiesto per il comma 6 (fuga); 6) errata applicazione dell'art. 81 c.p. e della L. 689/1981 in ordine alla quantificazione e/o cumulo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i vari motivi: il potere del giudice di integrare l'istruttoria con provvedimento ex art. 507 c.p.p. è esteso e non viziato dalla tardività; l'uso della testimonianza di relato è ammissibile se valutata con cautela e motivazione; le censure sulla motivazione circa la disponibilità del veicolo, sull'onere della prova e sull'elemento soggettivo dei reati sono state ritenute riproposizioni non autonome di questioni già valutate e adeguatamente motivate dai giudici di merito; la Corte ha confermato la sussistenza del dolo (anche eventuale) per l'omissione di soccorso alla luce della violenza dell'urto, della fuga e dell'assenza di copertura assicurativa. Quanto alla sospensione della patente, la Corte ha autorizzato il cumulo delle durate previste per ciascun comma contestato, escludendo l'applicazione dell'art. 8 L. 689/1981 e dell'art. 81 c.p. alla sanzione accessoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Di conseguenza resta ferma la condanna di merito.
Norme richiamate
d.lgs. 285/1992, art. 189 commi 1, 6 e 7 (Codice della Strada)
Comma 1: responsabilità per incidente con conseguenze; comma 6: fuga dopo incidente; comma 7: omissione di soccorso. La Corte ha ritenuto integrati sia la fuga sia l'omissione di soccorso e le conseguenti responsabilità anche sulla base del dolo eventuale.
terminata l'acquisizione delle prove
Attribuisce al giudice il potere di integrazione istruttoria anche dopo la fase istruttoria formale; la Corte ha ritenuto che l'assunzione di prova ex art. 507 non fosse viziata dalla tardività e sia funzionale alla completezza del compendio probatorio.
Richiamato in relazione ai poteri decisionali del giudice e alla procedura di formazione della prova, confermando la legittimità dell'attività istruttoria svolta dal giudice di merito.
cod. proc. pen., art. 525 comma 3
Richiamato per i limiti e le modalità del potere istruttorio del giudice; la Corte lo utilizza per argomentare la correttezza dell'assunzione di prove d'ufficio.
cod. proc. pen., art. 195 comma 4
Regola la testimonianza indiretta; la Corte ha ritenuto ammissibile la testimonianza di relato se valutata con speciale cautela e motivata correttamente, e ha escluso l'illegittimità dell'uso delle dichiarazioni rese dal P.G.
cod. proc. pen., art. 533 comma 1
Richiamato nella contestazione difensiva relativa alla valutazione della prova e garanzie difensive; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
Costituzione, art. 27
Invocato dalla difesa in ordine alla responsabilità penale e principi di garanzia; la Corte non ha ritenuto che i principi costituzionali fossero lesi dalla motivazione e dall'iter probatorio.
Norma sul cumulo materiale di pene; la Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 81 c.p. alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e, quindi, ha consentito la somma delle durate previste per ciascun illecito del Codice della Strada.
Norma relativa all'irrogazione delle sanzioni amministrative proprie; la Corte ha escluso la sua applicabilità alle sanzioni amministrative accessorie previste in sentenza penale, ritenendo corretta la cumulazione delle durate di sospensione.
Massime di principio
- Il giudice ha un ampio potere di integrazione istruttoria ex art. 507 c.p.p. anche dopo la chiusura formale dell'istruttoria quando necessario per la completezza del materiale probatorio; la tardività dell'atto non determina automaticamente nullitÃ.
- La testimonianza indiretta (relato) di cui all'art. 195 c.p.p. non è in radice inutilizzabile: può essere valutata e ritenuta probatoria se il giudice adotta una motivazione specifica e una valutazione di cautela sulla attendibilitÃ.
- L'uso di massime di esperienza (es. proprietario come probabile conducente) è ammesso purché il giudice ne indichi la natura presuntiva e possibilità di smentita dall'imputato; l'onere di allegare elementi contrari grava sull'imputato in virtù della 'vicinanza della prova'.
- Per il reato di omissione di soccorso (art. 189 comma 7 C.d.S.) è sufficiente il dolo eventuale quando l'incidente, per violenza e circostanze, renderebbe immediatamente percepibile la concreta eventualità di danno a persone; la fuga e l'assenza di assicurazione possono essere elementi sintomatici dello stato d'animo dell'agente.
- Le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada (es. sospensione patente) devono essere determinate cumulando le durate previste per ciascuna violazione contestata in sede penale; non si applicano automaticamente le disposizioni sulla continuazione amministrativa o le norme penalistiche che limitano il cumulo.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che ripropongono senza sviluppo argomentativo le stesse censure già esaminate e rigettate dal giudice di merito; è necessaria una confutazione autonoma e specifica della motivazione impugnata.
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