Cassazione Penale, Sentenza n. 29995/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa con riguardo a reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) e aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente denunciava, tra l'altro: carenza e travisamento probatorio circa la sua consapevolezza e il rapporto con l'associazione; omessa valutazione degli elementi a discarico (assenza di sequestro, sporadicità delle condotte, natura conviviale degli incontri, distanza territoriale, interruzione dei rapporti dal 2018); illogicità delle interpretazioni delle intercettazioni (es. termine "macchina"); e la violazione delle norme sulle esigenze cautelari e sulla presunzione di adeguatezza della custodia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso riproducesse argomentazioni già svolte al riesame senza dedurre specifici vizi di diritto o una manifesta carenza logico-motivazionale nel testo dell'ordinanza impugnata. La Corte ha confermato che non è suo compito rivedere la valutazione degli elementi di fatto e degli indizi fatta dal giudice di merito quando la motivazione è congrua, coerente e priva di errori logici. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del Riesame in ordine alla gravità indiziaria (ruolo di fornitore e procacciatore di stupefacenti, rapporti con la famiglia SANFILIPPO e con BRANCATO) e all'applicazione dell'aggravante di tipo mafioso; ha altresì dichiarato legittima la valutazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione e la sussistenza delle presunzioni legislative non superate dalla difesa. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese e disposto il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - artt. 73 e 74
Norme sul traffico di sostanze stupefacenti e sull'associazione finalizzata al traffico; utilizzate come capo di imputazione per contestare l'attività di narcotraffico e l'appartenenza/partecipazione all'associazione, giustificando la misura cautelare sulla base della gravità indiziaria.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Aggravante per agevolazione di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari emergesse la consapevolezza del ricorrente nel contribuire alle finanze e all'attività del sodalizio, quindi applicabilità dell'aggravante.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso in cassazione: il ricorso deve dedurre violazioni di legge o vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze riproduzioni delle ragioni già esaminate dal riesame e quindi inammissibili per mancata specificazione del vizio.
Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice del riesame fosse completa e adeguata rispetto alle censure difensive.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi e, in combinato con la giurisprudenza e la sentenza Corte Costituzionale 231/2011, una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; la Corte ha ravvisato che tali presunzioni non sono state superate da elementi concreti prodotti dalla difesa.
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la condanna pecuniaria e delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 231/2011 (richiamata)
Richiamata in relazione alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere nei casi di reati associativi aggravati; la Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione a fronte della mancata prova contraria della difesa.
Massime di principio
- La Cassazione, in materia di misure cautelari e riesame, controlla la legittimità e la completezza della motivazione, ma non riesamina i fatti né ripesa il merito delle prove se la motivazione del giudice di merito è congrua e priva di errori logici.
- Un ricorso per cassazione che ripropone in modo generico e senza specificazione le stesse censure già svolte in sede di riesame è inammissibile: è necessario indicare con precisione il vizio di diritto o la manifesta illogicità della motivazione.
- Per vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in reati associativi e aggravati di stampo mafioso occorrono elementi concreti e specifici che spieghino perché le presunzioni legislative debbano ritenersi superate; mere considerazioni sulla distanza territoriale o sul decorso del tempo sono inadeguate di per sé.
- L'assenza di sequestro materiale di stupefacenti non annulla automaticamente la gravità indiziaria: conversazioni intercettate, disponibilità di denaro, telefoni dedicati, corrieri e modalità organizzative possono costituire un compendio indiziario idoneo a giustificare la custodia cautelare.
- Quando si contesta l'interpretazione di intercettazioni, in sede di legittimità occorre dimostrare un travisamento decisivo e incontestabile del contenuto; altrimenti la diversa interpretazione proposta dal ricorrente è insufficiente.
- Le impugnazioni che comportano oneri processuali e potenziali sanzioni pecuniarie richiedono una valutazione strategica: argomentazioni generiche o ripetitive possono comportare l'inammissibilità e condanne per spese e ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29972/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29975/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29976/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29977/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29978/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29980/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →