Cassazione Civile, Ordinanza n. 10249/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex artt. 1171 c.c. e 688 c.p.c. proposto per denunciare una nuova opera: veniva chiesta la sospensione dei lavori eseguiti sul fondo superiore e, in seguito, la conferma del provvedimento cautelare che aveva già ordinato la sospensione, oltre alla demolizione dell'opera, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno. Secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, il proprietario del fondo superiore aveva realizzato un canale di scolo e poi lo aveva interrato e coperto con terreno di riporto e pietrisco, alterando la morfologia dei luoghi e l’assetto naturale del deflusso delle acque meteoriche, con aggravio dello scolo a carico del fondo inferiore. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava. In cassazione il soccombente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 913 c.c. per avere la Corte territoriale aderito alla CTU senza coglierne l’asserita illogicità e senza considerare che il fondo inferiore non avrebbe subito danno dal deflusso delle acque; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c. per avere ravvisato un danno risarcibile; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per erronea ricostruzione del fatto e cattivo apprezzamento delle prove. Nel procedimento di legittimità la Corte ha ritenuto il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica, nonostante il ricorrente avesse indicato la notificazione della sentenza ai fini del termine breve. In ogni caso, i motivi sono stati giudicati inammissibili o manifestamente infondati perché volti a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, in presenza di doppia conforme e di motivazione non apparente né illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto mancante, a fronte della dedotta notificazione della sentenza impugnata, il deposito della copia della sentenza munita della relata di notifica, onere necessario ai fini della verifica della tempestività del ricorso. Ha inoltre osservato che, anche a voler prescindere dall'improcedibilità, i tre motivi erano comunque inammissibili o manifestamente infondati perché investivano accertamenti di fatto e valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito, in un caso di doppia conforme, senza evidenziare vizi deducibili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di cassazione e, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori conseguenze previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per denuncia di nuova opera e tutela preventiva contro il pregiudizio derivante da lavori in corso
richiamato quale strumento cautelare per la sospensione della nuova opera
invocato dal ricorrente sul tema del deflusso delle acque, ma la censura è stata ritenuta di merito e non scrutinabile in cassazione
la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento del fatto riservati al giudice di merito
richiamato nel secondo motivo in relazione all'asserita insussistenza di un danno risarcibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per denunciare violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti in realtà diretti a ottenere una rivalutazione del merito
art. 348 ter ultimo comma c.p.c.
richiamato per escludere il sindacato di legittimità sulle questioni di fatto in presenza di doppia conforme
la decisione è stata assunta in conformità alla proposta accelerata formulata dalla Corte
richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente
applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a una somma ulteriore in favore della controparte e alla somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente che deduca la notificazione della sentenza impugnata deve depositare la copia della sentenza munita della relata di notifica, al fine di consentire il controllo sulla tempestività del ricorso; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- I motivi formalmente prospettati come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, la scelta delle fonti del convincimento e la credibilità delle prove restano riservati al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulle questioni di fatto è ulteriormente ristretto, salvo che il ricorrente individui specifici vizi ammissibili della motivazione nei limiti del controllo di legittimità.
- La censura di motivazione è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a un generico richiamo agli atti senza confronto puntuale con le argomentazioni della decisione.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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