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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7501 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità integrale delle spese generali sostenute da Ravennavi per la gestione della propria sede sociale, presso la quale avevano sede anche altre società del gruppo. L’Ufficio aveva negato la deduzione, assumendo che i costi dovessero essere ripartiti tra le società. La CTR Emilia-Romagna, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto insufficiente l’unico indizio della condivisione dei locali, in assenza di elementi sull’attività delle altre società, sull’uso dei servizi comuni e sugli accordi che regolavano tali rapporti. In Cassazione l’Agenzia ha contestato: 1) la violazione delle regole sull’onere della prova e delle norme sulla deducibilità dei costi; 2) l’omessa motivazione sull’idoneità della sede condivisa a fondare la presunzione di ripartizione dei costi. Ravennavi ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo che la proroga dei termini prevista dalla disciplina del condono non fosse applicabile al suo caso, anche per la mancanza di un formale diniego dell’istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dell’Agenzia. Ha precisato che, in generale, l’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa, mentre il contribuente deve provare i costi dedotti e la loro inerenza; tuttavia, nel caso concreto, la CTR non aveva invertito l’onere della prova, ma aveva giudicato insufficiente l’elemento indiziario addotto dall’Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: l’Agenzia non aveva indicato quali specifici elementi fattuali, trascurati dalla CTR, avrebbero potuto condurre a una decisione diversa; la censura mirava inoltre a ottenere una revisione dell’apprezzamento di merito. Il ricorso incidentale condizionato di Ravennavi è stato dichiarato assorbito, senza esame delle questioni relative alla proroga dei termini e al condono. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 2.000 euro, di cui 200 per spese vive, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 75 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nel testo vigente all’epoca

    una volta che l'amministrazione abbia dimostrato - non necessariamente attraverso una concatenazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, ma anche sulla base di un unico elemento purchè, preciso e grave (656/14) - l'illegittimità della deduzione in quanto il costo non soddisfa lo statuto giuridico della deducibilità dei componenti negativi di reddito delineato a suo tempo dall' art. 75 Tuir, compete alla parte, che intenda impugnare la conseguente rettifica reddituale, dedurre i fatti impeditivi della pretesa, mediante l'allegazione e la prova degli elementi e delle circostanze che ad essa si oppongono e che ne dimostrano l'infondatezza

    La norma regola la deducibilità dei componenti negativi di reddito. Il contribuente deve dimostrare i costi dedotti e la loro inerenza; quando l’Amministrazione fornisce elementi sufficienti a contestare la deduzione, spetta al contribuente allegare e provare circostanze contrarie. La prova dell’Ufficio può fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso.

  • Art. 2697 c.c.

    nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, spetta all'amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili ed in ordine al requisito dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa svolta

    L’onere della prova è ripartito tra le parti: l’Amministrazione prova i fatti che fondano la maggiore pretesa tributaria; il contribuente prova l’esistenza dei costi dedotti e la loro inerenza all’attività d’impresa. La regola non esonera però l’Ufficio dal fornire elementi idonei a sostenere la contestazione.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza di cui è espressione l'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito

    Il ricorrente in Cassazione deve riportare nel ricorso gli elementi necessari a illustrare e verificare la censura, senza rinviare a documenti o atti esterni. La mancata indicazione degli specifici fatti asseritamente ignorati dal giudice comporta l’inammissibilità della doglianza.

Massime di principio

  • La condivisione della sede tra società dello stesso gruppo può costituire un indizio per contestare la deduzione di spese generali, ma non dimostra automaticamente che i costi siano stati sostenuti anche nell’interesse delle altre società o che debbano essere ripartiti: occorre valutarne gravità e precisione alla luce degli elementi del caso.
  • Il contribuente deve provare l’effettività dei costi dedotti e la loro inerenza all’attività d’impresa; l’Amministrazione, però, deve prima fornire una base probatoria concreta per la maggiore pretesa. Un unico indizio può bastare soltanto se è grave e preciso.
  • In Cassazione non è sufficiente affermare genericamente che il giudice ha omesso una circostanza o ha valutato male una presunzione: occorre indicare in modo autosufficiente il fatto specifico trascurato e spiegare perché avrebbe potuto determinare un esito diverso.
  • Il ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa, relativo a questioni pregiudiziali o preliminari, è esaminato prioritariamente solo se tali questioni sono rilevabili d’ufficio e non sono già state decise, esplicitamente o implicitamente, dal giudice di merito; altrimenti può restare assorbito dopo il rigetto del ricorso principale.

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