Cassazione Penale, Sentenza n. 20343/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio (art. 74 D.P.R. 309/1990 e reati scopo art. 73 D.P.R. 309/1990), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione. Il difensore ha sostenuto che la partecipazione di Caputo al sodalizio risaliva a circa tre anni prima e che il notevole intervallo temporale, l'assenza di precedenti specifici recenti e il contesto personale e ambientale non giustificavano la misura cautelare. Ha inoltre contestato che il ritrovamento di circa 35 grammi di cocaina e la fuga non fossero elementi collegabili ai fatti per cui era stata disposta la misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alle esigenze cautelari. Ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 (presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia) e ha valutato positivamente gli elementi concreti indicati dal Tribunale: la protrazione delle condotte criminose, l'entità del volume d'affari del sodalizio, il ruolo soggettivo di Caputo quale uomo di fiducia del capo del gruppo, la presenza di un precedente non specifico e di un procedimento pendente del 2018, nonché il rinvenimento al momento dell'esecuzione della misura di un significativo quantitativo di cocaina e di materiale per il confezionamento. Tali elementi hanno ancorato la presunzione legale a dati concreti, giustificando la misura. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali. Gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma che disciplina i delitti e le condotte rilevanti relative al traffico di stupefacenti; nel caso ha attivato la speciale presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma che disciplina i reati scopo collegati al traffico di stupefacenti; è richiamata per i reati secondari contestati e per il quadro complessivo dell'attività del sodalizio.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati (tra cui quelli di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90). La presunzione può essere superata solo con la prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa; non impone al giudice dell'esecuzione un obbligo autonomo di dimostrare l'attualità delle esigenze quando manchi prova contraria.
Codice di procedura penale, art. 309
Norma procedurale che disciplina l'ordinanza del tribunale per la libertà; qui richiamata quale norma procedurale utilizzata per la pronuncia confermativa della misura cautelare.
Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Riguarda gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; gli atti devono essere trasmessi per le formalità previste.
Massime di principio
- Nei reati di traffico di stupefacenti disciplinati dall'art. 74 DPR 309/90 opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.): il giudice può fondare la misura su tale presunzione salvo prova contraria fornita dall'indagato.
- Il decorso del tempo tra i fatti contestati e l'adozione della misura non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione quando sussistano elementi concreti che ancorano la presunzione (es. ruolo nell'organizzazione, protrazione delle condotte, volume d'affari del sodalizio, rinvenimento di droga al momento dell'esecuzione).
- Per superare la presunzione il ricorrente deve dimostrare la rescissione dei vincoli con l'organizzazione criminosa o altri elementi concreti che rendano inattuale il pericolo di reiterazione.
- Il giudice deve motivare ancorando la presunzione a fatti concreti e valutabili (dati oggettivi e soggettivi), ma non è obbligato a compiere una nuova ricostruzione che neghi l'operatività della presunzione in assenza di prove contrarie efficaci.
- Il ritrovamento di sostanza stupefacente e di materiale di confezionamento al momento dell'esecuzione della misura è un elemento probatorio rilevante che può comprovare l'attualità del pericolo di reiterazione.
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