Cassazione Civile, Ordinanza n. 12181/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un soggetto che chiedeva l’accertamento dell’esposizione all’amianto e, per conseguenza, il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art. 13, comma 8, della L. n. 257 del 1992. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione contro il rigetto di primo grado rilevando due autonome ragioni: primo, la decadenza sostanziale ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, facendo decorrere il termine dalla domanda amministrativa presentata nel 2003; secondo, la decadenza speciale ex art. 47, comma 5, D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, per mancata presentazione della domanda all’INAIL entro il 15 giugno 2005. Nel ricorso per cassazione l’interessato ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 in relazione all’art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992, sostenendo che la prima domanda amministrativa del 2003 fosse incompleta e quindi non idonea a far decorrere la decadenza, con conseguente necessità di prendere in considerazione solo la domanda del 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi, entrambe autonome e idonee a sorreggere il rigetto: la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 e la distinta decadenza speciale per omessa domanda all’INAIL entro il termine previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5. Poiché il ricorrente aveva censurato soltanto la prima ratio, lasciando intatta la seconda, il ricorso era inammissibile per difetto di interesse e per mancata impugnazione di tutte le autonome ragioni della decisione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992
norma posta a fondamento della domanda di benefici contributivi per esposizione all’amianto
art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970
prevede una decadenza sostanziale dell’azione giudiziaria in materia previdenziale, computata dalla domanda amministrativa idonea a far decorrere il procedimento
art. 47, comma 5, D.L. n. 269 del 2003
prevede una ulteriore decadenza speciale per la mancata presentazione della domanda all’INAIL entro il termine stabilito
legge di conversione del D.L. n. 269 del 2003 richiamata per la disciplina della decadenza speciale
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma richiamata per la decisione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
parametro per il contributo unificato richiamato ai fini del raddoppio
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma e ciascuna è da sola sufficiente a fondare il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle entrambe; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile.
- L’omessa contestazione di una ratio autonoma determina il passaggio in giudicato interno di quella motivazione e fa venir meno l’interesse a ottenere la cassazione della sentenza sulla sola altra ratio impugnata.
- In materia previdenziale, ai fini della decadenza processuale, rileva la domanda amministrativa idonea a dare impulso al procedimento secondo il contenuto sostanziale apprezzato dal giudice di merito; tuttavia, la decisione resta insuscettibile di cassazione se permane un’ulteriore autonoma ragione di rigetto non specificamente censurata.
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