Cassazione Civile, Sentenza n. 18358/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (sez. staccata di Catania) che aveva accolto il ricorso di Chiaramonte in sede di ottemperanza, ordinando l'esecuzione integrale del giudicato che aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990-1992 ai sensi dell'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002. L'Agenzia delle Entrate deduceva invece che, in fase di attuazione del rimborso, si applicano i limiti di spesa e la riduzione al 50% previsti dall'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014 come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 (e dal successivo provvedimento direttoriale), per cui il giudice di ottemperanza avrebbe dovuto tener conto di tali limitazioni e delle procedure attuative (anche contabili) invece di disporre il pagamento integrale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia in punto di diritto interposto: ha affermato il principio secondo cui le disposizioni sopravvenute che limitano e regolano l'effettuazione dei rimborsi (art. 1, c. 665 l. n. 190/2014, art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e provvedimento direttoriale) incidono sulla fase attuativa/executiva del diritto al rimborso e, pertanto, la verifica della disponibilità delle risorse e l'applicazione delle procedure di riduzione o di erogazione proporzionale spettano al giudice dell'ottemperanza. Tuttavia la Corte ha precisato che tali limiti non estinguono né comprimono in via sostanziale il credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato: essi regolano le modalità di «effettuazione» del pagamento; in caso di incapienza il giudice dell'ottemperanza deve accertare la situazione finanziaria, attivare gli strumenti previsti (anche nominando commissario ad acta e ordinando lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare esecuzione al giudicato quando e nella misura in cui le risorse lo consentiranno. In conseguenza la CTR è stata censurata perché aveva escluso l'applicabilità della disciplina sopravvenuta; la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha disposto che il giudice dell'ottemperanza compia le verifiche e gli adempimenti previsti (con conseguente rigetto, nel merito, dell'originario accoglimento integrale dell'ottemperanza da parte della CTR).
Norme richiamate
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Norma sostanziale che riconosce il rimborso del 90% dell'IRPEF ai soggetti colpiti dal sisma 1990; stabilisce il diritto sostanziale al rimborso che, una volta accertato in giudizio, resta valido.
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
"In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi..."
Norma di natura procedimentale/attuatativa che disciplina le modalità di erogazione dei rimborsi in presenza di risorse limitate: impone riduzione e criteri di riparto in fase esecutiva, ma non abroga o sopprime il diritto sostanziale accertato.
Introduzione ius superveniens che conferma ed esplicita l'applicazione dei limiti (riduzione al 50% e criteri di erogazione) in relazione alle istanze di rimborso; la Corte interpreta che tale disciplina opera in sede esecutiva/di ottemperanza e non in sede di cognizione per annullare il diritto.
Provvedimento direttoriale n. 195405/2017 (Direttore Agenzia delle Entrate, 26/09/2017)
Indica le modalità operative per l'applicazione della riduzione del 50% e la ripartizione/erogazione dei rimborsi in rapporto alle risorse disponibili; costituisce elemento applicativo della disciplina attuativa.
art. 70, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Regola il giudizio di ottemperanza tributario: il giudice dell'ottemperanza ha poteri per precisare e attuare il contenuto del giudicato e deve verificare i presupposti per l'esecuzione, compresa la disponibilità delle risorse e l'applicazione della disciplina attuativa.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito), e successive disposizioni attuative
Consente l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso a fronte di sentenze esecutive quando non vi siano disponibilità finanziarie immediatamente disponibili; strumento contabile che può consentire l'adempimento provvisorio in attesa di stanziamenti.
Massime di principio
- Le disposizioni sopravvenute che limitano o regolano l'erogazione di rimborsi (es. riduzione percentuale per insufficienza di stanziamenti) operano in via attuativa/esaecutiva e devono essere valutate nel giudizio di ottemperanza, non in quello di cognizione che accerta il diritto sostanziale.
- Il diritto riconosciuto con sentenza passata in giudicato non viene soppresso dalla mera carenza di stanziamenti: la limitazione riguarda la modalità e i tempi di effettuazione del pagamento, non l'an e il quantum del credito accertato.
- Il giudice dell'ottemperanza ha il dovere di verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, di adottare o imporre le procedure previste dalla normativa contabile (es. nomina di commissario ad acta, speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per garantire l'esecuzione del giudicato compatibilmente con le risorse e l'ordinata gestione finanziaria.
- In sede di cognizione l'Amministrazione non può sollevare eccezioni relative ai limiti di bilancio per negare il diritto al rimborso: tali questioni vanno proposte in sede di esecuzione/ottemperanza.
- La prassi amministrativa e i rimedi contabili (ordine in conto sospeso, stanziamenti successivi) sono strumenti legittimi per conciliare l'obbligo di dare esecuzione al giudicato con i vincoli di bilancio dello Stato; la loro utilizzazione può essere chiesta o ordinata dal giudice dell'ottemperanza.
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