Cassazione Civile, Sentenza n. 18001/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulla compravendita di un terreno a Napoli (mq 1.947) con pertinenza di fabbricato rurale (mq 128). L'Amministrazione aveva accertato un valore venale di € 664.000,00 (contro valore dichiarato € 228.250,00). Il contribuente ha impugnato la rettifica per vizi di motivazione e per errata determinazione del valore; ha inoltre contestato il diniego della definizione agevolata operato dall'Agenzia. In corso di giudizio il ricorrente ha invocato il giudicato favorevole formato in altro procedimento a favore dei coobbligati solidali (sentenza CTP regionale Napoli 18/05/2017 n. 4522/11/2017) che aveva rideterminato il valore in € 350.000,00.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata. Quanto al merito del ricorso per cassazione, ha però rilevato e dichiarato applicabile l'eccezione di giudicato sopravvenuto: la sentenza favorevole ai coobbligati è divenuta definitiva, non era fondata su ragioni personali e l'eccezione è stata tempestivamente sollevata; pertanto la Corte ha ritenuto estendibile al ricorrente l'effetto del giudicato ex art.1306 c.c. Ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., ha rideterminato il valore venale del terreno (con pertinenza) in € 350.000,00, con obbligo per l'Agenzia delle Entrate di ricalcolare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in rapporto a tale importo. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma procedurale che ha consentito la decisione in camera di consiglio non partecipata; richiamata per la modalità di trattazione del procedimento.
D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, art. 16, comma 3
Richiamato per la proroga delle disposizioni processuali sommate al precedente decreto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Causa di cassazione relativa a omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione (omesso esame di fatto decisivo). Utilizzata come motivo di impugnazione.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 52, commi 2 e 2-bis
Norme sulla motivazione degli atti di liquidazione tributaria; il contribuente lamentava carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione in relazione ai parametri usati per la rideterminazione del valore.
art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 (conv. L. 17 dicembre 2018 n. 136)
"Le controversie ... possono essere definite ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia..." (comma 1)
Definizione agevolata: la controversia può essere definita con il versamento di un importo pari al valore della lite; il valore è determinato secondo art.12 D.Lgs. 546/1992 e, ai fini della definizione, occorre fare riferimento alla misura del tributo risultante dalla decisione nel giudizio relativo al medesimo soggetto (non a decisioni esterne salvo che diventino giudicato applicabile).
art. 12, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
"Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni..."
Definisce il criterio per la determinazione del valore della controversia da usare anche ai fini della definizione agevolata.
art. 1306 cod. civ.
Consente al condebitore non partecipante al giudizio di avvalersi del giudicato formato tra creditore e altro condebitore se sussistono determinate condizioni (giudicato passato in cosa giudicata, non fondato su ragioni personali, tempistica dell'eccezione ecc.). Principio applicato estensivamente al processo tributario.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Riguarda l'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze; la Corte osserva che se la controparte ammette il passaggio in giudicato non è indispensabile produrre immediatamente la certificazione.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di decidere nel merito quando, a seguito della cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui usata per decidere direttamente il valore venale in € 350.000,00.
Massime di principio
- Il condebitore solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato (art.1306 c.c.) se la sentenza è passata in giudicato, non è basata su ragioni personali, non è già formato un giudicato pregiudizievole tra il condebitore richiedente e il creditore e l'eccezione è tempestivamente sollevata nel giudizio pendente.
- Per la definizione agevolata (art.6 D.L. 119/2018) l'importo da versare è commisurato al valore della controversia determinato in relazione al soggetto che chiede la definizione; non è possibile, in via ordinaria, prendere a riferimento per la quantificazione somme o valutazioni risultanti da pronunce relative ad altri soggetti se non quando tali pronunce siano diventate giudicato applicabile al richiedente.
- Se la parte resistente ammette l'esistenza e il contenuto del giudicato esterno, il ricorrente non è sempre obbligato a produrre subito la certificazione di non impugnabilità: l'ammissione può supplire alla produzione formale in fase istruttoria.
- L'eccezione di giudicato deve essere proposta tempestivamente nel processo pendente; la sua mancata tempestiva deduzione può precluderne l'efficacia.
- Quando la Corte di legittimità accerta che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., rideterminando ad esempio il valore imponibile.
- La formazione di un giudicato favorevole a un coobbligato può giustificare la compensazione delle spese di entrambi i giudizi quando tale giudicato sopravviene nel corso del processo dell'altro condebitore.
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