Cassazione Civile, Sentenza n. 18183/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per rettifica di classamento catastale di undici immobili siti a Roma (Vicolo dei Cenci n.71 e Piazza dei Cenci n.56). Il ricorrente denunciava insufficiente e non congrua motivazione dell'atto impositivo, l'uso di valutazioni standardizzate senza riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e omessa pronuncia sulla riunione di giudizi concernenti comproprietari (rischio di giudicati contrastanti). Parallelamente l'Agenzia proponeva ricorso contro la sentenza favorevole all'altro comproprietario, contestando la decisione della Commissione Regionale.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate (n. 8260/2018 R.G.) per tardiva proposizione rispetto alla notificazione della sentenza impugnata; ciò ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza che aveva parzialmente accolto il ricorso dell'altro comproprietario (Borromeo d'Adda Prando). Sulla base dell'art. 1306, comma 2, c.c., la Corte ha esteso gli effetti del giudicato a favore di Borromeo d'Adda Guido (ricorso n. 17011/2017 R.G.), ha cassato la sentenza impugnata con conseguente decisione nel merito e ha parzialmente accolto il ricorso originario del contribuente, riducendo l'aumento di classamento ai limiti già riconosciuti nel giudizio divenuto definitivo (incremento di una sola classe per ciascun immobile). Le spese: per il ricorso n.17011/2017 compensate; per il ricorso n.8260/2018 liquidate in favore di Borromeo d'Adda Prando in €200,00 per esborsi e €2.500,00 per compensi. Non è stata accolta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'Agenzia. Inoltre, l'Agenzia è esente dall'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR 30/05/2002 n.115.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. civ.
Fondamento per la riunione dei ricorsi per connessione anche in sede di legittimità, allo scopo di garantire economia, certezza del diritto e unità dell'interpretazione.
art. 1306 cod. civ.
Applicato per estendere gli effetti del giudicato formatosi tra l'amministrazione e un comproprietario anche all'altro coobbligato (possibilità per il condebitore estraneo di avvalersi del giudicato), a condizione che il giudicato sia passato in giudicato, non personale e sia stata sollevata tempestivamente l'eccezione.
art. 360 cod. proc. civ.
Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare errata o insufficiente motivazione (n.5) e violazione di legge (n.3 e n.4) in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento e alla mancanza di specificazione sulle ragioni dell'incremento di classe.
art. 327 cod. proc. civ.
Richiamato per il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza, ai fini della declaratoria di tardività del ricorso dell'Agenzia.
art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Applicato per analogia nel processo tributario (in mancanza di norma specifica) per attestare il passaggio in giudicato mediante certificazione apposta dalla segreteria della Commissione Tributaria.
art. 384 cod. proc. civ.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito la causa cassandola e pronunciando direttamente sulla questione sostanziale.
art. 378 cod. proc. civ.
Permette l'introduzione di memorie nel corso del giudizio di legittimità; utilizzata per chiedere l'estensione degli effetti del giudicato.
art. 96 cod. proc. civ.
Richiamato nella domanda di risarcimento dei danni per condotte processuali; la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per la condanna ex art. 96.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30/05/2002 n.115
Norma sul contributo unificato: la Corte ha ricordato che le amministrazioni dello Stato sono esentate dal versamento dell'ulteriore importo mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 335, Legge 30/12/2004 n.311 e norme catastali (DPR 23/03/1998 n.138; Legge 23/12/1996 n.662; DPR 01/12/1949 n.1142)
Richiamate nelle censure relative al corretto procedimento di classamento catastale e alla necessità di motivazione specifica (contestata dal contribuente come mancante o standardizzata).
Massime di principio
- La sentenza favorevole divenuta definitiva a favore di un comproprietario può essere invocata da un altro comproprietario (art.1306, comma 2 c.c.) se il giudicato non è fondato su ragioni personali, è passato in giudicato e l'eccezione è tempestivamente sollevata.
- La notificazione telematica (PEC) determina il termine di impugnazione; una trasmissione tardiva può rendere inammissibile il ricorso per cassazione per decorso del termine breve.
- Nei provvedimenti di rettifica del classamento catastale l'Amministrazione deve fornire motivazioni specifiche e non meramente standardizzate, indicando le caratteristiche intrinseche/estrinseche o le migliorie che giustificano l'aumento di classe; l'assenza di tali indicazioni può portare all'annullamento o al limitato riconoscimento dell'incremento.
- La Corte di Cassazione può riunire ricorsi connessi per assicurare uniformità di indirizzo e per economia processuale; può altresì decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art.384 c.p.c.).
- Nel processo tributario, in mancanza di una specifica disciplina sul passaggio in giudicato, si applicano per analogia le norme procedurali civili (es. art.124 disp. att. c.p.c.) per la certificazione del giudicato.
- La richiesta di condanna per responsabilità processuale ex art.96 c.p.c. richiede la specifica prospettazione dell'illiceità degli atti o comportamenti processuali; la mera soccombenza o tardività non è sufficiente.
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