Cassazione Civile, Ordinanza n. 33086/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una società contribuente per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza della CTR che, in esito a un rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva riconosciuto la non debenza degli importi oggetto di un accertamento fiscale e l'obbligo dell'Amministrazione di restituire integralmente le somme già versate. La CTR, nel giudizio di ottemperanza, ha accertato che la contribuente aveva versato euro 403.053,14 e che l'Ufficio aveva effettuato restituzioni documentate per euro 312.535,41, residuando un credito di euro 65.963,63, somma per la quale l'ottemperanza è stata accolta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) violazione dell'art. 70, co. 2, d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR rilevato l'improponibilità del ricorso per ottemperanza, assumendo che l'obbligo derivante dalla sentenza esecutiva fosse già estinto; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto provato il pagamento complessivo di euro 403.053,14; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita pronuncia aderente acriticamente alle richieste della contribuente e mancata valutazione degli elementi dedotti dall'erario.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso, perché ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione. Ha accertato che la sentenza della CTR era stata notificata via PEC il 3 luglio 2020 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 5 ottobre 2020, quindi oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.; considerando la sospensione feriale, il termine ultimo scadeva il 2 ottobre 2020. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 70, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma invocata dall'Agenzia per sostenere l'improponibilità del ricorso per ottemperanza, ma la Corte non esamina il merito della censura perché assorbita dall'inammissibilità per tardività.
Richiamato come norma sull'onere della prova in relazione alla dedotta erronea valutazione dei pagamenti effettuati dalla contribuente; anche tale motivo resta assorbito.
Invocato per denunciare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo non viene esaminato nel merito.
Indicato quale parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia.
La Corte afferma che il termine breve di 60 giorni dalla notificazione della sentenza d'appello governava la tempestività del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se notificato oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, salvo il computo della sospensione feriale.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, rileva la data di perfezionamento della notificazione della sentenza per il destinatario; se il ricorso è proposto oltre il termine, ogni censura di merito resta assorbita.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non esamina i motivi dedotti, anche se riguardano improponibilità dell'azione, onere della prova o ultrapetizione.
- La notifica della sentenza a mezzo PEC produce effetti ai fini del decorso del termine breve per impugnare secondo le regole ordinarie di computo dei termini processuali.
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