Sentenza n. 6672/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 10524 del 31 dicembre 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro il rigetto del ricorso avverso l’ordinanza comunale sugli orari delle sale giochi e degli apparecchi con vincita in denaro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione deducendo l’errore di fatto previsto dagli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. Secondo la ricorrente, la sentenza revocanda avrebbe erroneamente percepito il contenuto materiale dell’ordinanza comunale, ritenendo che la sospensione dell’attività fosse limitata alla fascia 12:00-18:00, mentre l’ordinanza disponeva l’esercizio soltanto dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 24:00. Ne sarebbe derivata una sospensione complessiva di quindici ore giornaliere, dalle 00:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 18:00, superiore al limite di sei ore indicato dall’Intesa della Conferenza Unificata. La ricorrente sosteneva che tale errore fosse decisivo perché avrebbe indotto il giudice a ritenere proporzionata la disciplina senza considerare la necessità di una motivazione rafforzata del Comune per una deroga così ampia. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una pura errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, riguardare un punto non controverso, essere immediatamente rilevabile senza attività interpretativa e avere carattere decisivo. Il vizio non ricorre quando la censura investe l’apprezzamento, l’interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali, perché in tal caso si tratta di errore di giudizio e la revocazione si trasformerebbe in un ulteriore grado di merito. Nel caso concreto, la questione della durata effettiva della sospensione non era un fatto non controverso, ma costituiva l’oggetto stesso del giudizio. Inoltre, la sentenza revocanda aveva espressamente esaminato la disciplina oraria, ritenendo che la chiusura rilevante fosse dalle 12:00 alle 18:00 e che le ulteriori ore notturne coincidessero, in concreto, con il normale orario di chiusura della maggior parte dei locali. La sentenza aveva altresì considerato l’Intesa della Conferenza Unificata, qualificando il limite di sei ore come tendenziale, verificato il rispetto della proporzionalità e rilevato che il Comune aveva fornito una motivazione rafforzata mediante il richiamo a dati ufficiali e al progetto “scommetti che smetto”. La doglianza della società mirava quindi a contestare il ragionamento e la valutazione compiuti dal giudice, non una svista percettiva revocatoria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 6.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina il rimedio della revocazione delle sentenze amministrative, da coordinare con i casi previsti dal codice di procedura civile.
Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, nei limiti dell’errore percettivo revocatorio individuati dalla giurisprudenza.
Intesa della Conferenza Unificata sugli orari degli esercizi di gioco
È stata considerata dalla sentenza revocanda come fonte di un limite tendenziale di sei ore complessive di interruzione quotidiana, senza escludere valutazioni di proporzionalità della disciplina comunale.
art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000
Era stato invocato nel ricorso originario contro l’ordinanza comunale, ma la sentenza sulla revocazione non ne svolge una specifica interpretazione.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, tale da indurre il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale; deve riguardare un punto non controverso, essere immediatamente rilevabile senza interpretazioni o indagini e risultare decisivo per la pronuncia.
- Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione dell’interpretazione, dell’apprezzamento o della valutazione delle risultanze processuali, anche quando si deduca che il giudice abbia attribuito a un documento un significato erroneo o incompleto: tale censura configura, al più, un errore di giudizio non deducibile con la revocazione.
- L’omessa pronuncia può assumere rilievo revocatorio soltanto quando dalla sentenza risulti una totale mancanza di esame del motivo o della domanda; il mero difetto di motivazione o la mancata esplicita valorizzazione di singoli documenti o argomenti non costituiscono errore revocatorio.
- Il motivo di ricorso identifica la domanda sottoposta al giudice e impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le argomentazioni utilizzate a sostegno del motivo non ampliano autonomamente l’oggetto della domanda e non richiedono una specifica risposta separata, purché il motivo sia stato esaminato.
- La revocazione non può essere utilizzata per introdurre un ulteriore grado di giudizio sul merito della controversia, contestando il procedimento logico o la ponderazione degli elementi fattuali e documentali già compiuta nella sentenza impugnata.
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