Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Trieste, Sez. Lavoro, n. 76/2024, depositata e resa pubblica il 26 marzo 2024 (su ricorso r.g. 659/2023), munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18 settembre 2025

Giustizia amministrativa202500675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 76/2024, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 76/2024. Il giudicato era stato notificato all'Amministrazione il 28 marzo 2024 ed era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Dalla documentazione prodotta è risultato che il Ministero ha successivamente ottemperato al giudicato, ma soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva eseguito il giudicato nelle more del giudizio. Poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, il Collegio ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione ottempera al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione determina la cessazione della materia del contendere, senza eliminare la rilevanza processuale dell'iniziativa giudiziaria ai fini della regolazione delle spese.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione intervenuto nelle more del processo giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese, se il ricorso è stato reso necessario dalla precedente mancata esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.