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Sentenza

Sentenza n. 378/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: nascente dalla sentenza del Tribunale di Trieste, Sez. lavoro, n. 51/2025, depositata e pubblicata il 5 marzo 2025 (sul ricorso r.g. 583/2024),

Giustizia amministrativa202500630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione lavoro, n. 51/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (privato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato nascente da una sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione lavoro, depositata il 5 marzo 2025. Ha dedotto la mancata ottemperanza dell'Amministrazione al contenuto della pronuncia. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha provveduto a dare esecuzione al giudicato, sebbene soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, che la materia del contendere è cessata perché l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, il Collegio ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la controversia diviene priva di oggetto e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione stessa alle spese processuali, quando la condotta che ha reso necessario il giudizio le sia imputabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base della documentazione comprovante l'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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