Sentenza n. 379/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: nascente dalla sentenza del Tribunale di Pordenone, Sez. Lavoro, n. 43/2025, depositata e resa pubblica in data 1 luglio 2025 (sul ricorso r.g. 222/2024), munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 1 agosto 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Pordenone, Sez. Lavoro, n. 43/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, n. 43/2025, notificata all'Amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni e passata in giudicato per mancata impugnazione. La domanda è stata proposta a fronte della mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha tuttavia adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia civile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato, sebbene dopo la proposizione del ricorso. In ragione del comportamento dell'Amministrazione che ha reso necessaria l'azione giudiziaria, il Collegio l'ha condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'Amministrazione al giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda esecutiva.
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato, in quanto la sua precedente inerzia ha reso necessaria l'azione giudiziaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 1716/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 378/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 380/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 381/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 382/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 383/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →