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Sentenza

Sentenza n. 380/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di TRIESTE, Sez. Lavoro, n. 32/2024, depositata e resa pubblica il 6 febbraio 2024 (sul ricorso r.g. 580/2023), munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.04.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025

Giustizia amministrativa202500672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione da parte dell'amministrazione della sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 32/2024, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 32/2024, notificata all'amministrazione e divenuta definitiva per mancata impugnazione. La domanda era volta a ottenere l'ottemperanza dell'amministrazione, che non aveva eseguito il giudicato al momento della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che l'amministrazione ha successivamente ottemperato al giudicato. Poiché l'esecuzione intervenuta nelle more ha fatto venir meno la materia del contendere, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Considerato che l'adempimento è avvenuto soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale, l'amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del giudicato da parte dell'amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali, in ragione della condotta che ha reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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