Sentenza n. 380/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di TRIESTE, Sez. Lavoro, n. 32/2024, depositata e resa pubblica il 6 febbraio 2024 (sul ricorso r.g. 580/2023), munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.04.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione da parte dell'amministrazione della sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 32/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 32/2024, notificata all'amministrazione e divenuta definitiva per mancata impugnazione. La domanda era volta a ottenere l'ottemperanza dell'amministrazione, che non aveva eseguito il giudicato al momento della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che l'amministrazione ha successivamente ottemperato al giudicato. Poiché l'esecuzione intervenuta nelle more ha fatto venir meno la materia del contendere, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Considerato che l'adempimento è avvenuto soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale, l'amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del giudicato da parte dell'amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali, in ragione della condotta che ha reso necessario il giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 1716/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 378/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 379/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 381/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 382/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 383/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →