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Sentenza

Sentenza n. 382/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: nascente dalla sentenza del Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, n. 145/2024, depositata e resa pubblica il 23 aprile 2024 (sul ricorso r.g. 875/2023), munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.04.2024; passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11 marzo 2025

Giustizia amministrativa202500682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 145/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 145/2024, notificata all'amministrazione e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La domanda era diretta a ottenere l'ottemperanza da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha dato esecuzione al giudicato, sebbene successivamente alla proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione ha ottemperato al giudicato. Poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l'adempimento intervenga dopo la proposizione della domanda.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o, comunque, della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzatoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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