Sentenza n. 382/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: nascente dalla sentenza del Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, n. 145/2024, depositata e resa pubblica il 23 aprile 2024 (sul ricorso r.g. 875/2023), munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.04.2024; passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 145/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 145/2024, notificata all'amministrazione e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La domanda era diretta a ottenere l'ottemperanza da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha dato esecuzione al giudicato, sebbene successivamente alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione ha ottemperato al giudicato. Poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l'adempimento intervenga dopo la proposizione della domanda.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o, comunque, della causalità della lite.
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