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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05788/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda una condanna confermata in appello per guida in stato di ebbrezza. L'imputato deduceva, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per asserita violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sostenendo che nel giudizio di opposizione a decreto penale il giudice di primo grado avesse illegittimamente riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992, nella diversa ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), commi 2-bis e 2-sexies del medesimo decreto, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa. Dall'altro, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando un vizio di motivazione sul punto. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva già spiegato che la riqualificazione dell'imputazione era consentita ed era avvenuta in senso più favorevole all'imputato, incidendo solo sulla quantificazione del tasso alcolemico ritenuto (fascia tra 0,8 e 1,5 g/l, invece dei 2,02 g/l originariamente contestati). Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità per le modalità della condotta di guida, ritenute indicative di una concreta pericolosità per la circolazione e per l'incolumità degli utenti della strada. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), commi 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992

    Norma richiamata come base della riqualificazione effettuata dal giudice di merito, in un trattamento più favorevole rispetto alla contestazione originaria.

  • art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992

    Norma dell'originaria imputazione, poi riqualificata in una fascia di tasso alcolemico meno grave.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per dedurre un'asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per dedurre un'asserita nullità derivante dalla mutata qualificazione del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del pericolo o del danno; la valutazione è rimessa al giudice di merito e censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Criterio di riferimento per il giudizio di tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una puntuale critica alla motivazione impugnata e senza specifiche argomentazioni di diritto.
  • La riqualificazione del fatto, quando avvenga in senso più favorevole all'imputato e riguardi la sola quantificazione di un elemento già contestato, non integra di per sé una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se non altera il nucleo fattuale della contestazione.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo o del danno, secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
  • La motivazione che neghi la particolare tenuità è sufficiente se indica gli elementi ritenuti decisivi; non è necessaria la disamina analitica di tutti i parametri astrattamente rilevanti.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è di merito e non è sindacabile in cassazione se non per mancanza assoluta o manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleParte generaleReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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