Cassazione Civile, Ordinanza n. 27180/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da una querela di falso proposta innanzi al Tribunale contro un verbale di contestazione della polizia locale e contro i chiarimenti scritti redatti dagli agenti verbalizzanti con fotografie allegate. Il querelante sosteneva che fosse falso quanto attestato nel verbale circa la sua circolazione alla guida del veicolo, poiché egli si trovava invece in sosta sul margine destro della carreggiata, e deduceva altresì che le fotografie allegate agli scritti degli agenti fossero state scattate in tempi diversi e non il giorno dell’accertamento. Il Tribunale rigettava la querela quanto al verbale e la dichiarava inammissibile quanto ai chiarimenti con fotografie; la Corte d’appello confermava il rigetto, rilevando, tra l’altro, la mancanza di specificità del motivo di appello relativo all’ammissibilità della querela sulle fotografie e l’insufficienza della prova della falsità del verbale. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: (1) violazione degli artt. 2699 c.c. e 221 c.p.c., sostenendo che gli scritti e le fotografie prodotti dal Comune fossero denunciabili di falso e non meri scritti difensivi; (2) nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione nella valutazione delle prove testimoniali e documentali; (3) violazione degli artt. 12, 14 e 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese, assumendo che il valore della causa dovesse essere commisurato alla sanzione e non ritenuto indeterminabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’assenza di specificità del motivo di gravame ex art. 342 c.p.c. e non sull’astratta denunciabilità di falso degli atti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della Corte territoriale non era apparente né contraddittoria in senso tecnico e la censura tendeva soltanto a una rivalutazione del merito sulla credibilità delle prove testimoniali, attività riservata al giudice di merito e insindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che, nelle querela di falso proposta in via incidentale, il valore della causa è indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese, essendo autonoma la funzione del giudizio di falso rispetto alla controversia principale. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento dell’ulteriore importo per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la denunciabilità di falso del verbale; la Corte non affronta il merito di tale tesi perché il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata
richiamato dal ricorrente in tema di querela di falso; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata attinenza alla ratio della decisione di appello
il motivo di appello è stato ritenuto non specifico; la mancanza di specificità è stata indicata come ragione decisiva non censurata in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge sui primi e terzi motivi
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per denunciare nullità della sentenza per asserita motivazione contraddittoria
la Corte esclude il vizio di motivazione apparente o la nullità della sentenza, ritenendo la motivazione non inconciliabile né graficamente mancante
richiamato dal ricorrente per la quantificazione del valore della causa e delle spese
richiamato dal ricorrente per sostenere che il valore della causa fosse determinabile in base alla sanzione
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese di lite
richiamato per la definizione accelerata conforme alla proposta del consigliere delegato
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, in ragione della conformità alla proposta e della soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una tesi astratta non decisiva rispetto alla motivazione di merito.
- La censura di vizio motivazionale non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito, poiché la selezione delle prove ritenute più attendibili e la valutazione della credibilità dei testimoni spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.
- Nella querela di falso proposta in via incidentale, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa è da considerarsi indeterminabile, perché il giudizio ha una funzione autonoma di accertamento della falsità del documento, idonea a produrre effetti anche oltre il processo in cui la querela è insorta.
- Il requisito di specificità dell’impugnazione è essenziale: se l’appello è dichiarato inammissibile per genericità del motivo, tale statuizione deve essere censurata puntualmente in cassazione, altrimenti il ricorso non è idoneo a scalfire la decisione impugnata.
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