Cassazione Penale, Sentenza n. 28220/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di differimento della pena, nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., proposta per gravi condizioni di salute. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato affatto la memoria difensiva e la documentazione sanitaria allegata, dalle quali emergevano la gravità della patologia, il prevedibile peggioramento, le carenze della struttura penitenziaria e l'esito dell'ultimo ecodoppler. Il pubblico ministero aveva chiesto in via scritta la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, in tema di differimento dell'esecuzione della pena e detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, il giudice deve compiere un accertamento concreto e motivato sulla compatibilità tra stato detentivo e condizioni cliniche, eventualmente disponendo accertamenti peritali quando la documentazione sanitaria prospetti una possibile incompatibilità. Nel caso esaminato, il Tribunale si era limitato ad affermare in modo generico che l'istituto penitenziario era situato in una città dotata di presidi ospedalieri idonei, senza confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive e con la documentazione medica. La motivazione è stata quindi ritenuta apparente. La Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio.
Norme richiamate
se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale; ... da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione
prevede il differimento obbligatorio della pena detentiva nei casi di grave malattia indicati dalla norma, purché la persona sia in fase avanzata e non risponda più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
una grave infermità fisica
consente il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena quando la grave infermità renda incompatibili le condizioni di salute con il carcere.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
consente di disporre la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, quando il giudice ritenga prevalente l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto rispetto alla tutela della salute.
richiamato per indicare che le cure devono essere valutate anche rispetto alla possibilità di ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.
richiamato come parametro per l'accertamento dell'AIDS conclamata o della grave deficienza immunitaria ai fini dell'art. 146 c.p.
richiamato per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per ragioni di salute, il giudice deve verificare in modo concreto e non apodittico la compatibilità tra stato di detenzione e condizioni cliniche del condannato.
- La valutazione della grave infermità richiede un esame bifasico: prima in astratto, sull'inquadramento nosografico della patologia e sulla curabilità, poi in concreto, sulle modalità di cura concretamente praticabili nell'istituto penitenziario o in strutture esterne disponibili.
- Se la documentazione sanitaria allegata prospetta una possibile incompatibilità con il regime carcerario, il giudice non può limitarsi a rilievi generici sulle dotazioni sanitarie del territorio, ma deve confrontarsi puntualmente con le allegazioni difensive e, se necessario, disporre accertamenti peritali.
- La motivazione è apparente quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito per escludere l'incompatibilità tra detenzione e salute, specie in presenza di specifiche contestazioni e di documentazione medica significativa.
- Nel bilanciamento tra tutela della salute e contenimento della pericolosità residua, il giudice deve considerare complessivamente le condizioni del condannato, l'età, la durata del trattamento e la concreta possibilità di assicurare cure adeguate in ambito penitenziario.
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