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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24292/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 19 settembre 1994, qualificata come transattiva, con cui erano stati regolati i rapporti societari e personali tra un socio recedente e gli altri partecipanti, prevedendo anche il trasferimento in favore del recedente di una quota di un immobile intestato a più soggetti. In primo grado fu dichiarata la validità ed efficacia dell’accordo e ordinato il trasferimento dei beni secondo quanto pattuito. Dopo una fase processuale complessa, segnata dal fallimento della società e da giudizi di impugnazione sulla sentenza non definitiva, il tribunale dispose definitivamente il trasferimento degli immobili anche nei confronti di alcune eredi del socio premorto, comproprietarie dei beni. In appello, tali eredi sostennero di non essere state parti sostanziali della domanda di adempimento, ma soltanto parti processuali coinvolte perché intestatarie dei beni, e dedussero che la domanda non fosse stata proposta nei loro confronti; in cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando ultrapetizione e insussistenza di giudicato nei suoi confronti, assumendo che la sentenza non definitiva sulla validità della scrittura non potesse estendersi a soggetti che non sarebbero stati parti sostanziali del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la ricorrente e le sorelle erano state convenute in giudizio in qualità di intestatarie del bene da trasferire e che avevano sottoscritto la scrittura privata, partecipando all’accordo transattivo per adesione alla regolazione dei rapporti familiari e societari. Ne ha tratto la conclusione che la domanda di adempimento era rivolta a tutte le parti del contratto, indipendentemente dalla qualità di socie, e che non vi fosse violazione dell’art. 112 c.p.c. Quanto all’art. 2909 c.c., la Corte ha affermato che la sentenza non definitiva che aveva dichiarato valida ed efficace la scrittura privata, poi passata in giudicato, faceva stato anche nei confronti delle eredi partecipanti all’accordo e quindi legittimava il trasferimento disposto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda o su questioni non introdotte e non rilevabili d’ufficio; nel caso concreto non vi è stata violazione, perché la domanda era rivolta anche alle sottoscrittrici dell’accordo in qualità di intestatarie del bene.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva che aveva dichiarato valida ed efficace la scrittura transattiva vincola tutte le parti del contratto, comprese le eredi partecipanti all’accordo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge, ma è risultata infondata nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice si pronuncia nei limiti della domanda proposta contro tutti i soggetti che hanno sottoscritto il negozio o che risultano obbligati all’adempimento dell’accordo.
  • La qualità di parte sostanziale del rapporto dedotto in giudizio non dipende dalla sola veste formale di socio, ma dalla partecipazione al contratto e dalla titolarità del bene o dell’obbligo oggetto della domanda.
  • La sentenza passata in giudicato che accerta la validità ed efficacia di una scrittura transattiva vincola tutti i partecipanti al contratto e può fondare il successivo ordine di esecuzione in forma specifica o di trasferimento del bene pattuito.
  • Quando un accordo transattivo regola anche il trasferimento di beni intestati a più soggetti, la domanda di adempimento si estende a tutti i sottoscrittori dell’atto, anche se non rivestano tutti la qualità di soci della società coinvolta nella lite principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContrattiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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