Cassazione Civile, Ordinanza n. 30284/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore; banca)
La controversia
La controversia origina dalla sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento di una società operante nel recupero di un complesso immobiliare, su istanza di una banca creditrice. Il reclamo della società è stato rigettato dalla Corte d'appello, la quale ha valorizzato plurimi indici di insolvenza: inadempimenti verso la banca di riferimento, verso professionisti e verso l'impresa esecutrice dei lavori; mancato rispetto di piani di rientro e di risanamento; ricorso a nuova finanza con ulteriori garanzie ipotecarie; insuccesso delle iniziative di riequilibrio; e, sul piano patrimoniale, stima degli immobili inferiore al loro valore contabile. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 5 e 67 l.fall., sostenendo che l'insolvenza fosse stata desunta solo da inadempimenti non decisivi o non tutti scaduti, in assenza di ulteriori fatti esteriori sintomatici, e che il giudice d'appello non avesse considerato adeguatamente la consistenza del patrimonio immobiliare e la particolarità della sua attività imprenditoriale, essenzialmente concentrata in un unico progetto immobiliare; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello trascurato il piano di vendite contenuto nell'aggiornamento del piano attestato di risanamento e le asserite incongruenze della relazione del consulente della procedura, privilegiando quest'ultima senza disporre ulteriore consulenza tecnica. La banca e la curatela hanno resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che lo stato di insolvenza ex art. 5 l.fall. può essere desunto anche in assenza di protesti, pignoramenti o analoghi atti esecutivi, sulla base di inadempimenti significativi e di un giudizio complessivo sulla incapacità dell'impresa di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, che aveva unitariamente valorizzato il sistematico mancato pagamento di debiti scaduti, i piani di rientro disattesi, il ricorso a nuova finanza garantita da ipoteche e l'insuccesso dei piani di risanamento, nonché la circostanza che il patrimonio immobiliare non risultasse concretamente idoneo a soddisfare tempestivamente i debiti senza compromettere l'operatività dell'impresa. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché rivolto contro una ratio ritenuta meramente accessoria della decisione, restando comunque sufficiente la prima ratio a sorreggere il giudizio di insolvenza. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite alla curatela e alla banca, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
Lo stato di insolvenza non richiede necessariamente protesti, pignoramenti o altri specifici indici esteriori; può risultare da un giudizio complessivo sulla incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente con mezzi ordinari, considerando sia gli inadempimenti sia l'attitudine concreta dell'attivo a soddisfare tempestivamente i debiti.
Il piano di risanamento richiamato nel caso concreto è stato valutato come strumento che, in concreto, non era riuscito a riportare l'impresa in equilibrio e a evitare l'aggravarsi del dissesto.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta irrilevante/inammissibile perché diretta contro un passaggio non decisivo della motivazione, mentre la decisione restava sorretta da altra autonoma ratio.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile in quanto rivolta a contestare la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito su un profilo non decisivo.
La scelta del giudice di merito di privilegiare una stima tecnica rispetto ad altra documentazione di parte è stata considerata espressione della valutazione del materiale probatorio, non sindacabile nel modo prospettato dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va accertato in modo complessivo e concreto, verificando se il debitore sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari, non già sulla base di un singolo indice formale o di un mero squilibrio contabile tra attivo e passivo.
- Gli inadempimenti ripetuti e significativi, il mancato rispetto di piani di rientro, il ricorso a nuova finanza per far fronte a debiti scaduti e l'insuccesso dei piani di risanamento costituiscono elementi indiziari idonei a sorreggere il giudizio di insolvenza.
- Il patrimonio attivo del debitore non rileva solo per il suo valore contabile o di mercato, ma anche per la concreta e tempestiva attitudine a essere liquidato o impiegato per adempiere i debiti senza compromettere, di regola, la continuità dell'impresa.
- La censura di violazione dell'onere della prova o della valutazione delle prove è inammissibile quando investe una motivazione non decisiva, se la decisione è comunque sorretta da una autonoma ratio non scalfita dal ricorso.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione della preferenza accordata dal giudice di merito a una stima tecnica rispetto ad altra documentazione di parte non può tradursi in una nuova valutazione del merito, salvo vizi specifici e decisivi non emersi nel caso concreto.
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