Cassazione Penale, Sentenza n. 11583/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio di 150 piante di albicocco ritenute riproduzioni non autorizzate della varietà "orange rubis". Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 473 c.p. e art. 253 c.p.p.) e vizio di motivazione sul fumus commissi delicti, sostenendo che la mera riproduzione di piante tutelate da privativa varietale non rientra nell'ambito dell'art. 473 c.p. (che tutela marchi e segni distintivi e la fede pubblica) ma sarebbe più correttamente ricondotta all'art. 517-ter c.p. o alle norme del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), reato quest'ultimo procedibile a querela e teso a tutelare interessi patrimoniali del titolare della privativa. Inoltre si lamentava che il sequestro non poteva essere meramente esplorativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la qualificazione in base all'art. 473 c.p. fosse errata: la condotta descritta (riproduzione non autorizzata di piante coperte da privativa) rientra nella fattispecie dell'art. 517-ter c.p. e non nel reato contro la fede pubblica previsto dall'art. 473 c.p. Tuttavia la Corte ha anche ritenuto legittimo, sotto il profilo probatorio, il sequestro probatorio operato, poiché sussisteva una fondata ipotesi di gemmazione illecita delle piante e gli accertamenti successivi richiedevano la disponibilità materiale degli esemplari. Poiché l'art. 517-ter c.p. è procedibile a querela, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per il riesame di Palermo affinché effettui una più compiuta disamina della corretta qualificazione giuridica e, se necessario, verifichi la sussistenza della condizione di procedibilità (ossia l'esistenza della querela/atto di parte).
Norme richiamate
"contraffà o altera marchi o segni distintivi .. di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni"
Tutela la fede pubblica contro la contraffazione/alterazione di marchi e segni distintivi con intento di ingenerare confusione nei consumatori; non è idoneo a sanzionare la mera riproduzione non autorizzata di beni coperti da privativa varietale.
"fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale"
Tutela il patrimonio del titolare della proprietà industriale (inclusa la privativa su nuove varietà vegetali); la norma si applica alla produzione o uso industriale di beni che usurpano titoli di proprietà industriale ed è procedibile a querela.
d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), art. 100 e ss.
Disciplina la tutela delle nuove varietà vegetali e individua gli elementi della privativa varietale; la riproduzione di piante protette rientra nell'ambito della proprietà industriale regolata da questo codice.
d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, art. 101 e art. 107
Art. 101 individua il titolare dei diritti; art. 107 richiede autorizzazione del titolare per riprodurre le piante: tali norme costituiscono la base civilistica/administrativa della privativa varietale richiamata in sede penale.
art. 127 codice della proprietà industriale (richiamato/abrogato)
Precedente norma sanzionatoria poi sostituita in continuità dall'art. 517-ter c.p.; la Corte ricorda la successione normativa ma applica la disciplina vigente.
art. 253 codice di procedura penale
Norma richiamata dal ricorrente in tema di sequestro probatorio: la Corte ha verificato che il sequestro non era meramente esplorativo e quindi compatibile con i presupposti probatori.
Massime di principio
- La fattispecie dell'art. 473 c.p. riguarda la contraffazione o alterazione di marchi/segni distintivi idonei a ingenerare confusione nei consumatori; la mera riproduzione di beni tutelati da privativa (es. nuove varietà vegetali) non rientra in questa fattispecie se non v'è contraffazione del marchio.
- La riproduzione non autorizzata di piante protette da privativa varietale va generalmente ricondotta all'art. 517-ter c.p. (usurpazione di titoli di proprietà industriale), che tutela l'interesse patrimoniale del titolare e è procedibile a querela di parte.
- Se il giudice del riesame o del merito requalifica il fatto in un reato procedibile a querela, deve accertare l'effettiva sussistenza della condizione di procedibilità (esistenza di querela o atto equipollente) prima di confermare provvedimenti limitativi della libertà come il sequestro.
- Il sequestro probatorio è legittimo quando vi è una fondata esigenza investigativa che richiede la disponibilità materiale degli oggetti per accertamenti successivi; non è ammissibile solo per fini meramente esplorativi.
- In casi di privativa industriale è opportuno verificare e documentare in atti il titolo (atto o titolo documentale) del presunto titolare e la presenza di un esposto/querela; l'assenza di tali elementi può pregiudicare la procedibilità dell'azione penale qualora la norma incriminatrice lo richieda.
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