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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12399/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni lavoratori avevano ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della datrice di lavoro per il pagamento di emolumenti retributivi che assumevano dovuti in ragione della risoluzione di un accordo aziendale del 22 febbraio 2014 e, comunque, delle riduzioni stipendiali operate unilateralmente dalla società nel 2017 senza previo accordo individuale o collettivo. L’accordo del 2014 prevedeva una riduzione dei trattamenti retributivi finalizzata al risanamento societario e conteneva una clausola risolutiva collegata alla sottoposizione della società a procedure concorsuali o fallimentari. La società, soccombente in primo grado e poi in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 186-bis l. fall. e degli artt. 1362 e 1363 c.c. Sosteneva che la finalità dell’accordo era mantenere i livelli occupazionali evitando esternalizzazioni e che il riacquisto dei diritti retributivi sarebbe potuto avvenire solo se non fosse stato conservato l’originario assetto occupazionale; poiché invece era stato ammesso un concordato con continuità aziendale, l’attività era proseguita e i rapporti di lavoro erano rimasti in essere, sicché la clausola risolutiva non poteva ritenersi verificata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, il mancato assolvimento dell’onere di specifica indicazione e trascrizione dell’accordo aziendale del 22 febbraio 2014, non allegato né localizzato nel fascicolo di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; dall’altro lato, ha osservato che la censura sull’interpretazione del contratto si limitava a contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. Conseguentemente ha regolato le spese secondo soccombenza e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La censura in cassazione è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse adeguatamente articolata rispetto ai requisiti richiesti per contestare l’interpretazione del contratto.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    onere di indicare esattamente ... in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento ... e di evidenziarne il contenuto

    Il ricorrente per cassazione che deduca l’omessa o erronea valutazione di un documento deve indicarne specificamente la collocazione nei fascicoli e trascriverne o riassumerne il contenuto, pena l’inammissibilità del motivo.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    criteri interpretativi delle clausole contrattuali

    L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica/incongrua; non basta contrapporre una diversa interpretazione.

  • art. 186 bis l. fall.

    natura e finalità della procedura ivi prevista

    La ricorrente invocava la disciplina del concordato con continuità aziendale per sostenere che la clausola risolutiva dell’accordo non si fosse verificata, ma la Corte non entra nel merito della questione per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi contesta la valutazione di un documento deve assolvere uno specifico onere di autosufficienza: indicazione precisa del documento, della sua collocazione processuale e del suo contenuto essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La censura di violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto non può ridursi alla semplice esposizione di una lettura alternativa della clausola: occorre indicare quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato.
  • L’interpretazione del contratto costituisce attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione solo perché la soluzione accolta non sia l’unica possibile o la migliore in astratto.
  • Quando il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e può essere tenuto al raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniConcordato preventivoDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiLavoroProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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