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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22843/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di un concordato fallimentare proposto nella procedura fallimentare di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario. Un creditore chirografario, titolare di un credito molto rilevante, aveva espresso voto contrario alla proposta. Il giudice delegato aveva però sterilizzato quel voto ritenendo sussistente un conflitto di interessi, desunto da una grave inimicizia tra la fallita e la creditrice dissenziente, con conseguente approvazione della proposta. La creditrice aveva poi proposto opposizione all'omologa e la Corte d'appello, in sede di reclamo ex art. 131 l.fall., aveva revocato l'omologazione, escludendo che vi fosse un conflitto di interessi idoneo a giustificare l'esclusione del voto e rilevando la decisività del voto illegittimamente espunto. Il proponente ha quindi ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto l'interesse ad agire del creditore opponente senza richiedere la prova di un concreto pregiudizio dalla scelta concordataria rispetto alla liquidazione fallimentare, e che avrebbe altresì negato la possibilità di rilevare un abuso del diritto nel voto contrario, violativo di correttezza e buona fede, nonostante la natura negoziale del concordato fallimentare. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che il creditore dissenziente ha interesse a dolersi dell'illegittima esclusione del proprio voto e che, al di fuori di fattispecie tipiche di voto abusivo o di condotte collusive, le ragioni interne del voto contrario non sono sindacabili, specie quando non risulti un conflitto di interessi effettivo e astratto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito favorevole alla creditrice controricorrente. Ha affermato che il creditore dissenziente aveva un interesse personale e diretto a impugnare l'omologazione per la illegittima esclusione del proprio voto dal computo delle maggioranze, senza dover dimostrare anche la maggiore convenienza della liquidazione fallimentare. Ha inoltre escluso che, nel caso concreto, potesse configurarsi un abuso del diritto di voto fondato su asseriti motivi di inimicizia personale o familiare, mancando allegazioni di accordi collusivi o di vantaggi indebiti riconducibili al voto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 129 l.fall.

    "... il creditore dissenziente può ... proporre opposizioni ..."

    consente al creditore dissenziente di contestare l'omologazione non solo per la convenienza, ma anche per irregolarità della procedura e altre circostanze idonee a condurre alla revoca del concordato.

  • art. 131 l.fall.

    richiamato come norma del reclamo avverso il decreto di omologazione emesso in sede di concordato fallimentare.

  • art. 133 l.fall.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione al reclamo del creditore opponente.

  • art. 124 l.fall.

    richiamato quale base della proposta di concordato fallimentare presentata nella procedura.

  • art. 128 l.fall.

    "... se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta ..."

    il sindacato del tribunale sulla convenienza opera nei limiti previsti dalla norma e solo nelle ipotesi ivi disciplinate.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire è ravvisato nel diritto del creditore a concorrere alla formazione della volontà del ceto creditorio e a censurare l'illegittima esclusione del proprio voto.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un difetto di specificità/legittimazione dell'impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di onere della prova dell'interesse ad agire e della convenienza della soluzione fallimentare.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza nell'esercizio del voto.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come parametro di buona fede nell'esercizio del voto nel concordato fallimentare.

  • art. 2 Cost.

    invocato dal ricorrente a supporto del rilievo di correttezza e buona fede.

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura di disparità/irragionevolezza nell'esercizio del voto.

  • art. 233 l.fall.

    "... il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato"

    individua una fattispecie tipica di abuso del diritto di voto, con rilievo sanzionatorio; fuori da tale ipotesi e da condotte collusive esteriormente percepibili, il motivo interno del voto non è sindacabile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare il creditore dissenziente ha interesse ad agire contro l'omologazione quando deduce l'illegittima esclusione del proprio voto dal computo delle maggioranze, poiché è titolare del diritto a partecipare alla formazione della volontà del ceto creditorio.
  • Per l'opposizione all'omologazione non è necessario che il creditore dimostri anche la maggiore convenienza della liquidazione fallimentare; è sufficiente la deduzione di un vizio che abbia inciso sulla regolarità della formazione della maggioranza o sull'ammissibilità della proposta.
  • Il giudice dell'omologazione può riesaminare anche d'ufficio le questioni inerenti alle operazioni di voto e all'ammissione o esclusione dei creditori dal voto.
  • Nel concordato fallimentare il conflitto di interessi idoneo a escludere il voto deve essere oggettivo, astratto e ravvisabile ex ante; non bastano astio personale, inimicizie familiari o motivazioni soggettive del votante.
  • Al di fuori delle ipotesi tipiche di voto abusivo o di condotte collusive o di mercato dei voti, le ragioni interne del voto contrario del creditore non sono sindacabili, anche se il concordato appare economicamente più conveniente della liquidazione.
  • L'abuso del diritto di voto in materia concorsuale non può essere desunto in via generale dal solo esito sfavorevole alla proposta concordataria, ma richiede elementi esteriori di accordi o vantaggi indebiti riconducibili al voto.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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