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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29091/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso IRES relativo alla detassazione degli investimenti ambientali (c.d. Tremonti Ambiente) per un impianto fotovoltaico realizzato nel 2010 (costo 2.549.549 euro). La società non aveva fruito dell'agevolazione nell'anno di realizzazione a causa dell'incertezza sulla cumulabilità della deduzione Tremonti Ambiente con la tariffa incentivante del 'conto energia' e, il 3 maggio 2016, ha chiesto il rimborso per gli anni 2011-2014; l'Ufficio ha formato silenzio-rifiuto e la società ha impugnato. Dopo vari gradi di giudizio la CTR Umbria ha accolto il ricorso della società; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contestando (i) la decadenza per mancata opzione/dichiarazione integrativa nell'anno dell'investimento e (ii) l'omesso esame di un fatto decisivo (accatastamento effettuato da terzi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio: la mancata immediata fruizione dell'agevolazione non era imputabile alla scelta del contribuente ma all'incertezza interpretativa sulla cumulabilità con il conto energia, incertezza risolta solo successivamente (d.m. 5 luglio 2012 e prassi dell'Agenzia), per cui è ammesso il rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 anche 'now for then' e la deduzione può essere riconosciuta anche in sede giudiziale conformemente al principio di emendabilità della dichiarazione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché la doglianza attiene a documenti/argomentazioni difensive e non a un fatto storico controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Conseguenza: rigetto del ricorso, conferma dell'accoglimento del ricorso della società da parte della CTR, condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di cassazione liquidate in euro 5.600 per compensi più 15% spese forfettarie e euro 200 per esborsi.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Tremonti Ambiente)

    La Corte ha considerato riconoscibile la deduzione Tremonti Ambiente anche se non esercitata nell'anno di investimento quando l'omissione è imputabile a incertezza interpretativa sulla cumulabilità con altri incentivi; il diritto può essere fatto valere successivamente con rimborso.

  • d.m. 19 febbraio 2007 (conto energia)

    Trattandosi della tariffa incentivante, la questione della sua cumulabilità con Tremonti Ambiente era centrale: l'incertezza su tale cumulabilità ha giustificato la mancata opzione immediata e il successivo rimborso.

  • art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Riconosciuta la possibilità di domanda di rimborso ex art. 38 anche per agevolazioni non esercitate nell'anno per ragioni di incertezza interpretativa (cd. rimborso 'now for then').

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    La Corte osserva che la dichiarazione integrativa è uno strumento alternativo ma la mancata utilizzazione non comporta automaticamente decadenza quando l'omissione deriva da incertezza interpretativa successivamente chiarita.

  • d.m. 5 luglio 2012, art. 19

    Atto che ha contribuito a chiarire la possibilità di cumulare l'agevolazione Tremonti Ambiente con il conto energia, risolvendo l'incertezza che aveva impedito la fruizione iniziale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Usati come parametri di censura: la Corte ha ritenuto infondato il motivo n.3 (violazione di norme) e ha dichiarato inammissibile il motivo n.5 (omesso esame di fatto) perché la doglianza verteva su documenti/argomentazioni e non su un fatto storico controverso.

  • art. 2424 cod. civ.

    Norma rilevata in primo grado relativa alla qualificazione dell'investimento (immobilizzazioni materiali vs immateriali); pur richiamata, la pronuncia di legittimità ha risolto la controversia con criteri di diritto tributario e di prassi senza soffermarsi sulla questione catastale postulata dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Se il contribuente non ha esercitato un'opzione fiscale nell'anno d'imposta a causa di un'incertezza interpretativa sulla cumulabilità di agevolazioni, può comunque richiedere il rimborso successivo ove la prassi o normativa successiva abbiano chiarito la possibilità di cumulo.
  • La richiesta di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 può essere utilizzata per far valere agevolazioni 'retroattive' quando l'omissione non è frutto di una scelta discrezionale ma di un ragionevole dubbio interpretativo.
  • La dichiarazione dei redditi è emendabile e il diritto all'agevolazione può emergere anche in sede giudiziale, purché il contribuente produca elementi probatori idonei a dimostrare il diritto.
  • In Cassazione l'omesso esame di documenti o argomentazioni difensive non costituisce automaticamente un vizio dell'art. 360, n.5: per essere rilevante deve trattarsi di un fatto concreto, controverso e decisivo in senso storico-naturalistico.
  • Le contestazioni sulla natura giuridica dell'investimento (immobilizzazione materiale vs immateriale) possono essere rilevanti in primo grado, ma non precludono la tutela se il diritto alla agevolazione è riconosciuto per ragioni di interpretazione normativa e prassi successiva.

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