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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03866/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza con cui una società, qualificata come non operativa/perdita sistematica, aveva chiesto la disapplicazione delle disposizioni antielusive applicabili alle società di comodo con riferimento all’anno d’imposta 2012. L’Agenzia delle Entrate aveva rigettato l’interpello disapplicativo, rilevando che la mancata disponibilità dell’immobile destinato a sede operativa non costituiva impedimento oggettivo, anche perché il bene era ancora da edificare e nel preliminare non risultava un termine preciso di consegna. La CTR aveva accolto l’appello della società, ritenendo autonomamente impugnabile il diniego e riconoscendo, nel merito, che la perdita sistematica derivava non da finalità elusive ma dal fallimento della società costruttrice/promittente venditrice. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 156/2015, sostenendo l’inesistenza dell’autonoma impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo e il carattere non retroattivo della nuova disciplina; 2) nullità della sentenza per carenza di motivazione, assumendo che la CTR non avesse spiegato il nesso tra fallimento del costruttore e impossibilità del progetto imprenditoriale della società contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che il provvedimento di rigetto dell’interpello disapplicativo ha natura di diniego definitivo e, pur non essendo espressamente compreso nell’elenco dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, è autonomamente impugnabile in via estensiva e costituzionalmente orientata, secondo un orientamento consolidato. Ha inoltre escluso la natura solo apparente della motivazione della sentenza di appello, ritenendola sufficientemente chiara e idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio; la censura dell’Agenzia mirava in realtà a un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. In dispositivo il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma può essere letta in modo estensivo quando l’atto dell’amministrazione renda nota una pretesa tributaria ben individuata con le relative ragioni fattuali e giuridiche.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    La norma che disciplina l’impugnabilità delle risposte agli interpelli non ha valenza interpretativa né efficacia retroattiva; opera solo per il futuro.

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il diniego di disapplicazione delle disposizioni antielusive ex art. 37-bis, comma 8, è atto definitivo in sede amministrativa e può essere impugnato dal contribuente.

  • art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È la disciplina delle società di comodo/non operative richiamata nel caso concreto; la Corte richiama anche gli sviluppi eurounitari che ne impongono la disapplicazione nei limiti incompatibili con la direttiva IVA.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il motivo di violazione di legge relativo all’ammissibilità dell’impugnazione del diniego e alla disciplina dell’interpello.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il motivo di nullità della sentenza per asserita carenza di motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è nulla solo se non raggiunge il minimo costituzionale, cioè se è meramente apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • artt. 24, 53 e 97 Cost.

    Sono richiamati per giustificare un’interpretazione estensiva delle norme processuali in funzione di tutela del contribuente e di buon andamento dell’amministrazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Il contribuente ha interesse ad agire per ottenere una pronuncia idonea a stabilizzare la propria posizione rispetto alla pretesa tributaria portata a sua conoscenza dal diniego.

  • art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    Non può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo IVA per il solo mancato raggiungimento di una soglia di ricavi fissata dalla normativa nazionale.

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    La Corte lo richiama per affermare che il diritto alla detrazione IVA non può essere perso automaticamente per il mancato superamento di soglie di ricavi, se l’attività economica è effettivamente svolta.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un diniego definitivo di disapplicazione di norme antielusive può essere autonomamente impugnato quando l’atto renda nota al contribuente una pretesa fiscale concreta e attuale, anche se non rientra testualmente tra gli atti elencati dall’art. 19 d.lgs. 546/1992.
  • La disciplina introdotta dall’art. 6 d.lgs. 156/2015 sull’impugnabilità delle risposte agli interpelli non ha portata interpretativa retroattiva, ma disciplina solo i rapporti futuri.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito una ricostruzione alternativa, quando la motivazione impugnata sia logicamente comprensibile e non meramente apparente.
  • Nella materia delle società non operative, la disciplina interna non può essere applicata in modo da negare automaticamente il diritto alla detrazione IVA o la qualità di soggetto passivo quando l’attività economica sia effettivamente svolta, dovendo il giudice nazionale conformarsi ai principi eurounitari di neutralità e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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