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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32481/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un dipendente di un ente locale di ottenere le differenze retributive per asserito svolgimento, dal 12 gennaio 2009 al 30 aprile 2015, di mansioni superiori di autista per disabili, ricondotte alla categoria B3, pur essendo stato formalmente inquadrato come accompagnatore di scuolabus in livello B1. Il giudice di appello aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e non l'art. 2103 c.c., interpretando l'art. 8, comma 5, del CCNL comparto Regioni ed Enti locali del 14.9.2000 nel senso che il diritto alla differenza retributiva presuppone un trattamento corrisposto inferiore al dovuto e che, comunque, il lavoratore percepiva già il trattamento della posizione economica B4, superiore alla B3 rivendicata. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 4 del CCNL 31.3.1999 e dell'art. 8, comma 5, del CCNL 14.9.2000, sostenendo che la disciplina delle progressioni verticali e il trattamento iniziale B3 si applicassero anche ai passaggi interni alla categoria B e che fosse irrilevante il trattamento effettivamente goduto; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese legali e di CTU del primo grado; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese di lite. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'art. 8, comma 5, del CCNL 14.9.2000 riconosce la differenza tra il trattamento iniziale del profilo rivestito e quello della mansione superiore temporaneamente assegnata, ma tale meccanismo non è applicabile quando le mansioni corrispondono a profili collocati all'interno della stessa area contrattuale di appartenenza; per questo è stata reputata decisiva la circostanza che il lavoratore avesse già conseguito, in epoca anteriore al 2009, la posizione economica B4. È stato poi ritenuto infondato il secondo motivo perché non sussiste omessa pronuncia: la conferma della sentenza di primo grado implica la decisione anche sul capo delle spese. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la censura sulla violazione dell'art. 91 c.p.c. è proponibile solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    è indicato come norma applicabile alla vicenda del pubblico impiego contrattualizzato, in luogo dell'art. 2103 c.c.

  • art. 2103 c.c.

    la Corte d'appello ne aveva escluso l'applicazione; la Cassazione non ne fa applicazione diretta, confermando il regime speciale del pubblico impiego

  • art. 4 del CCNL Comparto Regioni-Enti Locali del 31.3.1999

    richiamato dal ricorrente per sostenere che le progressioni verticali e il passaggio alla posizione B3 operassero anche all'interno della categoria B

  • art. 8, comma 5, del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.9.2000

    Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità

    la differenza retributiva spetta solo in presenza di mansioni superiori riferite a profili non collocati nella stessa area contrattuale di appartenenza; il meccanismo non opera nel caso di passaggio interno tra posizioni economiche della medesima area

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la conferma della decisione di merito implica rigetto implicito del motivo sulle spese

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    la censura in cassazione è ammissibile solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori va verificato secondo la disciplina speciale del CCNL e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, non automaticamente secondo l'art. 2103 c.c.
  • La clausola contrattuale che riconosce la differenza tra trattamento iniziale del profilo di appartenenza e quello della mansione superiore presuppone un effettivo scarto economico dovuto; se il dipendente percepisce già un trattamento pari o superiore a quello rivendicato, manca la base per la domanda di differenze.
  • Il meccanismo di compensazione previsto per le mansioni superiori non è estensibile, in mancanza di espressa previsione, ai transiti o alle progressioni interne tra posizioni economiche collocate nella stessa area contrattuale.
  • La deduzione di omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto dell'impugnazione principale implica necessariamente la decisione negativa anche sulle domande o sui capi accessori dipendenti, come le spese del grado precedente.
  • In cassazione la censura sulle spese è proponibile nei limiti rigorosi previsti dalla giurisprudenza: la violazione dell'art. 91 c.p.c. rileva solo se le spese sono state addossate alla parte integralmente vittoriosa, mentre la compensazione ex art. 92 c.p.c. resta, di regola, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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