Sentenza del 03/06/2020 n. 1024 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Catastale - Classamento - Avvisi - Motivazione - Mero richiamo degli atti della fase prodromica e/o della fonte normativa del nuovo classamento - Insufficienza - Menzione dei valori medi delle diverse microzone - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la revisione catastale avviata ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 per gli immobili delle microzone 1 e 2 del Comune di Lecce. La revisione aveva comportato l'attribuzione della classe immediatamente superiore; la soglia di scostamento, inizialmente pari al 35%, era stata fissata dal Comune al 43%. La contribuente aveva contestato l'insufficiente motivazione dell'avviso, che richiamava in modo generico interventi di riqualificazione urbana, viabilità e arredo e l'interesse turistico della zona, senza precisare quali fattori avessero inciso sulla microzona e giustificato il nuovo classamento. L'Agenzia aveva impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che bastassero il richiamo alla procedura generale e ai relativi atti, il confronto tra i valori medi delle microzone e la considerazione dei fattori estrinseci, senza accertamenti riferiti ai singoli immobili. Aveva inoltre riproposto questioni di costituzionalità e contestato le valutazioni sulla legittimità degli accertamenti e delle rendite.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, poiché l'atto impugnato era stato totalmente annullato. Ha tuttavia esaminato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: ha ritenuto infondati i motivi d'appello relativi alla motivazione degli avvisi, osservando che il richiamo agli atti prodromici, alla finalità perequativa o ai valori medi delle microzone non sostituisce una motivazione specifica sulle ragioni per cui i fattori estrinseci determinano lo scostamento rilevante. La motivazione generica violava l'art. 7 della legge n. 212/2000; l'infondatezza di tali censure ha precluso l'esame delle altre questioni riproposte, senza che ricorressero giusti motivi per compensare le spese del primo grado. Sono state confermate le spese di primo grado, liquidate in euro 350,00 e distratte in favore del difensore; nulla è stato disposto per le spese d'appello, data la mancata costituzione della contribuente.
Norme richiamate
Art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311
La motivazione degli atti di classamento doveva spingere la propria specificità fino a dare conto delle ragioni per le quali i fattori estrinseci considerati avessero determinato il raggiungimento di tale soglia di significatività, non essendo sufficiente (anche perché avvenuta nella fase del giudizio: principio ovvio e pacifico, tra le altre Cass.n. 23248/2014) nemmeno la mera menzione dei valori medi delle varie microzone.
La revisione per scostamento significativo dei valori medi tra microzone non dispensa l'amministrazione dal motivare il singolo atto conclusivo: deve spiegare in modo specifico come i fattori estrinseci abbiano determinato il superamento della soglia rilevante. La mera indicazione dei valori medi, anche se utile alla fase generale di avvio, non basta.
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
In particolare, la motivazione, in ragione della sua funzione anche (ma non se ne dovrebbe trascurare quella, sostanziale, di delimitazione dell'oggetto dell'eventuale successivo giudizio: in termini, Cass. n. 20251/2015) informativa nei confronti dei soggetti destinatari degli avvisi, si configura evidentemente generica, violando dunque la prescrizione dell'art. 7 L. 212/2000 sulla necessaria indicazione dei "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche" determinative degli atti amministrativi, con le conseguenti ricadute applicative anche in fattispecie di riclassamento affatto omologhe a quelle di specie.
L'avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del nuovo classamento con sufficiente concretezza da informare il destinatario e delimitare l'eventuale successivo giudizio. Formule generiche sugli interventi urbani o sul contesto della zona non soddisfano tale obbligo.
Art. 2, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Non può dunque essere condiviso il radicale, isolato orientamento di Cass. n. 21176 cit., ricognitivo della sufficienza della mera menzione nell'avviso della fonte normativa del nuovo classamento, anche sul presupposto della sua natura non impositiva (a quest'ultimo riguardo, peraltro, sebbene le controversie in materia, per l'art. 2 D.Lgs. 546/92 non riguardino propriamente "tributi", ma siano solo "altresì" ricondotte alla giurisdizione tributaria, non possono essere negate le naturali e necessarie implicazioni in sede impositiva).
La controversia catastale è ricondotta alla giurisdizione tributaria anche se non ha propriamente a oggetto un tributo. La natura non direttamente impositiva del classamento non giustifica quindi una motivazione ridotta alla sola indicazione della norma applicata.
Art. 44, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Atteso, poi, che la richiesta dell'ufficio pubblico di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio non condiziona l'annullamento degli avvisi - essendo autonoma e separata da questo - e che, non versandosi nella contigua fattispecie della rinuncia al gravame (art. 44 D.Lgs. 546/92), non rileva la volontà delle parti titolari di "effettivo interesse alla prosecuzione del processo", la cognizione della Commissione sulle spese segue le regole della "soccombenza virtuale", ovvero dell'esito potenziale del giudizio che non fosse preceduto dall'annullamento in parola.
La Commissione distingue la cessazione della materia del contendere dalla rinuncia al gravame prevista dall'art. 44. L'annullamento dell'atto non dipende dalla richiesta di compensare le spese; queste sono decise autonomamente valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'annullamento.
Massime di principio
- Nelle revisioni catastali avviate per lo scostamento dei valori medi di una microzona, la motivazione generale che giustifica l'avvio della procedura non sostituisce quella del singolo avviso di classamento.
- Il richiamo a una delibera, alla fonte normativa, alla finalità perequativa o a valori medi non basta, da solo, a motivare il nuovo classamento: occorre spiegare concretamente quali fattori estrinseci rilevino e perché abbiano determinato il superamento della soglia significativa.
- La motivazione può essere omogenea per immobili interessati da cause comuni, ma deve comunque essere specifica; la possibile pluralità delle cause non legittima formule indistinte e generiche.
- Le informazioni e le prove fornite dall'amministrazione soltanto durante il contenzioso non sanano la carenza motivazionale dell'avviso, che deve rendere il destinatario in grado di comprendere le ragioni dell'atto e di contestarle.
- Se l'atto viene annullato integralmente e viene meno la materia del contendere, il giudizio può estinguersi; le spese restano però una questione autonoma e possono essere decise sulla base della soccombenza virtuale.
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