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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35775/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato l’ordinanza del Giudice di pace e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha annullato il decreto prefettizio di espulsione del 3 maggio 2022. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a regolazione delle spese, demandandone la liquidazione al Giudice di pace secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di soccombenza di una amministrazione statale.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione immediata emesso dal Prefetto di Udine per mancanza di titolo di soggiorno. Nel giudizio di merito aveva dedotto, in sostanza, che l’espulsione fosse illegittima perché il Paese di provenienza era interessato da una grave situazione di insicurezza e da attacchi terroristici tali da rendere applicabile il principio di non refoulement, richiamando l’art. 33 della Convenzione di Ginevra, l’art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 e le norme sulla protezione sussidiaria. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione ritenendo che vi fosse un precedente ordine di allontanamento non ottemperato, che la domanda reiterata di protezione internazionale fosse stata dichiarata inammissibile e che non fosse stato allegato un pericolo diretto e personale. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 161 c.p.c., omessa decisione sulle eccezioni e questioni dedotte, violazione delle norme interne e convenzionali sul divieto di refoulement e sulla protezione internazionale, nonché omesso esame di un fatto decisivo. Nella memoria ha inoltre rappresentato che, dopo il decreto impugnato, il Tribunale di Trieste gli aveva riconosciuto la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 e che un precedente decreto espulsivo presupposto era già stato annullato da questa Corte.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata prospettata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 161 c.p.c.

    L’omessa decisione sulle questioni dedotte è stata prospettata come causa di nullità della decisione.

  • art. 33 Convenzione di Ginevra

    Richiamato quale fondamento del principio di non refoulement invocato dal ricorrente.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Richiamato come norma interna che vieta l’espulsione in situazioni protette dal principio di non respingimento.

  • art. 2, lett. e) e lett. g), d.lgs. 251/2007

    Richiamato unitamente alle norme sulla protezione internazionale per sostenere la rilevanza della situazione del Paese di origine.

  • art. 14 d.lgs. 251/2007

    Richiamato per la protezione sussidiaria, poi riconosciuta al ricorrente dal Tribunale di Trieste.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Applicato per la decisione nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione nel giudizio di cassazione.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    Esclusa la sua applicabilità all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Quando il decreto di espulsione è fondato sull’assenza di titolo di soggiorno, il giudice dell’opposizione deve esaminare le allegazioni specifiche del cittadino straniero che invochino il divieto di respingimento e la protezione internazionale, non potendo arrestarsi a un rilievo meramente formale sulla mancanza del titolo.
  • La deduzione di una situazione generale di grave insicurezza nel Paese di origine, se correlata a norme sul non refoulement e alla protezione sussidiaria, impone al giudice di verificare la rilevanza concreta della vicenda ai fini della legittimità dell’espulsione.
  • Il riconoscimento sopravvenuto della protezione sussidiaria può incidere sulla legittimità del decreto espulsivo impugnato e giustificare la cassazione con decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • In sede di legittimità, la Corte può decidere nel merito e annullare direttamente il decreto espulsivo, se la causa è matura per la decisione e gli elementi sopravvenuti rendono superflui ulteriori approfondimenti istruttori.
  • Nelle controversie in cui la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e soccombente è un’Amministrazione statale, le spese non seguono la regola ordinaria della condanna in favore dello Stato, ma vanno liquidate secondo la disciplina speciale del patrocinio dal giudice del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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