Cassazione Civile, Ordinanza n. 35141/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso manifestamente inammissibile perché proposto oltre il termine semestrale per impugnare; precisa che, nelle opposizioni all'esecuzione, non si applica la sospensione feriale dei termini. Nulla viene disposto sulle spese, poiché nessuna controparte si è costituita. Viene altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di opposizione all'esecuzione definito in primo grado dal Giudice di Pace e poi deciso in appello dal Tribunale di Torre Annunziata, che aveva rigettato l'impugnazione e dichiarato irripetibili le spese. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte non entra nel merito del motivo perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: trattandosi di opposizione all'esecuzione, non opera la sospensione feriale dei termini; inoltre, anche tenendo conto della sospensione emergenziale per COVID-19 prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 e dall'art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, il termine semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c. era scaduto il 17 agosto 2020, mentre il ricorso è stato notificato nei giorni 7 e 8 settembre 2020. La Corte dichiara quindi il ricorso manifestamente inammissibile per tardività.
Norme richiamate
La causa è stata trattata con il rito camerale previsto per la declaratoria di manifesta inammissibilità.
Il termine semestrale per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso concreto, era già spirato quando il ricorso è stato notificato.
La sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica è stata considerata nel calcolo del termine, ma non ha reso tempestivo il ricorso.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
Ulteriore sospensione emergenziale computata dalla Corte nel verificare la tempestività dell'impugnazione.
La scadenza caduta di domenica è stata prorogata al primo giorno seguente non festivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle controversie qualificate come opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini processuali per proporre impugnazione.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. va calcolato tenendo conto solo delle sospensioni effettivamente applicabili al tipo di causa e delle eventuali sospensioni straordinarie di legge.
- Se la scadenza del termine cade in un giorno festivo, opera la proroga al primo giorno seguente non festivo.
- La proposizione del ricorso oltre il termine di impugnazione determina inammissibilità insanabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
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