Cassazione Civile, Sentenza n. 13516/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale notificata il 28/01/2016 per presunta tassa automobilistica evasa nel periodo set.2009 - ago.2010. La contribuente eccepiva la prescrizione del credito; la Regione Puglia, in cassazione, deduceva la violazione dell'art.5 del d.l. 30/12/1982, n.953 (sul termine triennale) e degli artt. 2935 e 2945 c.c., sostenendo che il termine triennale doveva decorrere dal giorno in cui l'avviso di accertamento era divenuto definitivo (ossia allo spirare del termine per impugnare) e non dalla sola data di notifica dell'avviso, e che pertanto la cartella del 28/01/2016 era tempestiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Regione Puglia, cassando la sentenza della CTR che aveva ritenuto prescritto il credito. La Corte ha stabilito che il termine triennale previsto dall'art.5 d.l. n.953/1982 va interpretato come riferito all'intera fase di recupero (accertamento e riscossione) e che la decorrenza della prescrizione deve essere differita fino alla scadenza del termine di 60 giorni per la formazione della definitività dell'avviso di accertamento. Poiché l'avviso era divenuto definitivo il 23/02/2013, la cartella notificata il 28/01/2016 era intervenuta entro il termine triennale e quindi tempestiva. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5
L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita’ si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte
La Corte interpreta l'art.5 come un termine triennale che abbraccia sia la fase di accertamento sia quella di riscossione (decadenza relativa all'attività impositiva), riconducendo la disposizione più alla disciplina della decadenza che a una mera prescrizione ordinaria; pertanto il computo del termine va fatto in relazione alla definitività dell'avviso di accertamento.
Principio generale secondo cui la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; la Corte applica questo principio nel senso che il dies a quo della prescrizione tributaria decorre dalla scadenza del termine di 60 giorni per impugnare l'avviso di accertamento, ossia da quando il credito diviene esigibile.
Richiamato rispetto alla decorrenza e all'interruzione della prescrizione; la Corte sottolinea che, nel contesto degli atti tributari, la formazione della definitività dell'atto presupposto (e quindi la possibilità di esercitare l'azione esecutiva) è elemento determinante per il decorso dei termini.
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 161)
La Corte ritiene inapplicabile la disciplina speciale prevista per i tributi locali (legge n.296/2006) alla tassa automobilistica regionale, alla luce del principio costituzionale che esclude che la Regione abbia competenza normativa sui presupposti sostanziali del tributo (art.117 e 119 Cost.).
Costituzione, artt. 117 e 119
Afferma la Corte che, dopo la riforma del Titolo V, la tassa di circolazione non può essere considerata tributo proprio della Regione: le Regioni non possono integrare la disciplina statale sui presupposti sostanziali del tributo (incidenza sull'inapplicabilità di norme regionali o locali che modifichino la disciplina statale).
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68; d.P.R. n. 602/1973 artt. 14-15
Richiamate a supporto del principio secondo cui l'Amministrazione può far valere definitivamente il proprio credito soltanto dopo che l'atto impositivo è divenuto definitivo, dal quale può decorrere l'azione esecutiva e, quindi, la prescrizione del credito.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica (d.l. n.953/1982 art.5) il termine triennale vale sia per la fase di accertamento sia per la fase di riscossione: occorre verificare la definitività dell'avviso di accertamento prima di calcolare la prescrizione.
- Il dies a quo della prescrizione si computa, in linea di principio, dalla scadenza del termine di 60 giorni conceduto per impugnare l'avviso di accertamento (ossia da quando l'avviso diventa definitivo e il credito esigibile), non dalla sola data di notifica dell'avviso.
- Se la cartella di pagamento è notificata entro tre anni dalla data in cui l'avviso è divenuto definitivo (sessanta giorni dalla notifica dell'avviso), la riscossione è tempestiva e la eccezione di prescrizione del contribuente viene respinta.
- Le Regioni non possono applicare regole diverse rispetto alla disciplina statale sui presupposti sostanziali del tributo di circolazione: norme locali (o richiamo a leggi sui tributi locali) possono essere inapplicabili per conflitto con la Costituzione.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti su decorrenza e computo dei termini, è fondamentale identificare correttamente la data di definitività dell'atto impositivo (notif. avviso + 60 gg) e calcolare il termine triennale a partire da tale data; in dubbio, il consiglio è di documentare tutte le date rilevanti (notifica avviso, scadenza 60 gg, notifica cartella).
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