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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13415/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'associazione contestava la pretesa comunale Tarsu per l'anno 2013 per una superficie tassata di 105 mq invece di 68 mq, chiedendo il rimborso delle somme versate in eccesso. L'ente sosteneva che i locali erano adibiti al culto o erano locali tecnici e pertanto esenti ai sensi del regolamento comunale; inoltre deduceva la impropria applicazione della tariffa (usata per caserme/case di reclusione) e denunciava discriminazioni verso confessioni non concordatarie. Nei gradi di merito il ricorso era stato accolto in primo grado, poi la CTR ha riformato accogliendo l'appello del Comune ritenendo che l'esenzione spettasse solo per il locale principale e non per i locali secondari indicati in planimetria, per la loro natura promiscua. In Cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi (vizi di violazione normativa, motivazione apparente, errata valutazione delle categorie catastali e della planimetria, omessa considerazione di prove e documenti), ma non ha prodotto in modo autosufficiente taluni documenti richiamati (denuncia di variazione e planimetria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) la decisione di merito escludeva l'esenzione per l'uso promiscuo dei locali secondari e non per discriminazione fra confessioni; (ii) la motivazione della CTR è sufficientemente comprensibile e non apparente, avendo spiegato il fondamento (uso promiscuo basato su classificazione catastale/pratica edilizia); (iii) le censure relative alla valutazione delle prove attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione salvo vizio motivazionale rilevante o utilizzo di prove inesistenti; (iv) alcuni motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza (mancata trascrizione/riassunto dei documenti richiamati). Non sono state disposte spese a carico del resistente per mancata difesa; la Corte ha altresì dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002 come modificato dalla legge n.228/2012.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (art. 62, comma 2)

    "2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione"

    La Corte richiama la norma per ricordare che l'esenzione dalla Tarsu riguarda locali che non producono rifiuti o sono destinati a usi che escludono produzione di rifiuti, purché ciò risulti da denuncia originaria/variazione e da elementi oggettivi; tuttavia la valutazione della destinazione d'uso concreta è questione di merito.

  • d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (art. 68, commi 1 e 2)

    "1. ... 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose..."

    Il decreto impone che i comuni adottino regolamento con classificazioni e fattispecie agevolative; la norma non concede automaticamente l'esenzione ai luoghi di culto senza la previsione regolamentare e la verifica degli elementi probatori.

  • d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (art. 67)

    Consente ai Comuni di prevedere agevolazioni o esenzioni tramite regolamento comunale; dunque l'esenzione concreta dipende da quanto previsto dal regolamento comunale e dalla verifica del caso concreto.

  • Regolamento comunale Tarsu (art. 9, comma 2, lett. h)

    "Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: (...) h) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso"

    Il regolamento comunale prevede l'esenzione per edifici o parti adibite al culto e per i locali strettamente connessi; la Corte osserva che deve valutarsi se i locali secondari siano strettamente connessi o abbiano destinazione promiscua.

  • art. 360 c.p.c. (ricorso per cassazione)

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso; la Corte valuta i motivi ai sensi delle previsioni di ammissibilità e dei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 132 c.p.c. (motivazione della sentenza)

    Richiama i principi sulla correttezza e sufficienza della motivazione; la Corte ritiene la motivazione della CTR adeguata e non apparente.

  • art. 115 e art. 116 c.p.c.

    Richiamati rispetto ai limiti del sindacato di cassazione sulla valutazione delle prove: la Corte ribadisce che l'errato apprezzamento delle prove è questione di merito, mentre sono ammissibili censure solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o ha travisato le regole di valutazione probatoria.

  • art. 366 c.p.c. (principio di autosufficienza)

    La mancata allegazione o trascrizione dei documenti richiamati rende il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza; in cassazione è necessario riassumere il contenuto degli atti essenziali.

  • Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)

    Prevede l'obbligo, in talune ipotesi di soccombenza o norme specifiche, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte della ricorrente.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 6, 9, 11, 14) e Costituzione italiana (artt. 3, 8, 19, 20)

    Richiamate dalla ricorrente per dedurre discriminazione verso confessioni non concordatarie; la Corte non ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse su discriminazione, ma su valutazione probatoria dell'uso dei locali.

Massime di principio

  • L'esenzione dalla tassa sui rifiuti (TARSU) per i luoghi di culto dipende sia dalla normativa nazionale che dal regolamento comunale: i comuni possono prevedere esenzioni/agevolazioni, ma l'applicazione concreta richiede verifica della destinazione d'uso e di elementi oggettivi.
  • La qualificazione di parti dell'edificio come "strettamente connesse" all'attività di culto è questione fattuale: se i locali hanno utilizzo promiscuo la loro esclusione dall'imposta può essere legittima. Tale valutazione attiene al merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione o uso di prove inesistenti.
  • In cassazione le doglianze sulla valutazione delle prove si concentrano sui profili di legittimità: è ammissibile impugnare decisioni fondate su prove non introdotte o su motivazioni apparenti, ma non il semplice diverso apprezzamento di prove operato dal giudice di merito.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c.): documenti ed atti essenziali richiamati devono essere trascritti o riassunti nel ricorso, altrimenti i motivi che vi si fondano rischiano l'inammissibilità.
  • Locali tecnici o impianti (es. locale caldaia) normalmente non rientrano nelle esenzioni Tarsu perché idonei a produrre rifiuti.
  • L'invocazione di diritti costituzionali o convenzionali per dedurre discriminazioni fiscali richiede che il giudice abbia effettivamente adottato un criterio discriminatorio; se la decisione si basa su accertamenti di fatto (uso promiscuo), la censura costituzionale può essere inadeguata.

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