Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13373/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva intimato un precetto fondato su un assegno circolare non trasferibile (€ 1.941,73). La banca ha proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo, tra l'altro, l'omessa trascrizione integrale dell'assegno nell'atto di precetto (in particolare il retro) e la mancata attestazione di conformità dell'ufficiale giudiziario. Il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione e dichiarato la nullità del precetto. La ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo che, secondo precedente giurisprudenza, era sufficiente la trascrizione degli elementi essenziali del titolo e che non era necessaria la certificazione di conformità dell'ufficiale giudiziario; lamentava violazione di norme processuali e sostanziali (artt. 112, 480 c.p.c., art. 2917 c.c., r.d. n. 1669/1933) e omessa valutazione di circostanze determinanti.

La decisione

La Corte di Cassazione (Sezioni Unite) ha rigettato il ricorso della Tralicci. In via preliminare ha ritenuto valida la procura alle liti allegata (foglio separato ma congiunto informaticamente) e conforme ai requisiti richiesti per il ricorso per cassazione. Sul merito ha confermato che il vizio denunciato integra opposizione agli atti esecutivi e che va valutato se la mancata trascrizione del titolo abbia determinato un pregiudizio evidente alle facoltà difensive dell'intimato. Ha stabilito che il precetto deve consentire all'intimato di individuare con certezza l'obbligo (luogo, data, importo, soggetti coinvolti e, per i titoli cambiari, eventuali girate): la trascrizione non richiede necessariamente l'integralità ma deve essere chiara e puntuale. Nel caso di assegno circolare non trasferibile, l'omessa trascrizione del retro (dove può risultare una girata "per l'incasso") impedisce di verificare chi sia legittimato alla riscossione e dunque pregiudica in modo autoevidente la possibilità di adempiere liberamente; tale carenza determina la nullità del precetto. Di qui la conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate; la Corte ha altresì richiamato l'obbligo, a determinate condizioni, del versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 83 cod. proc. civ.

    Regola i requisiti della procura alle liti; la Corte ha ritenuto valida la procura su foglio separato con firma per autentica congiunto materialmente o informaticamente all'atto, equivalente alla procura in calce.

  • art. 365 cod. proc. civ.

    Richiede la specialità della procura per il ricorso per cassazione; la Corte ha precisato che la specialità può derivare dalla collocazione topografica della procura congiunta all'atto.

  • art. 480 cod. proc. civ.

    Norma sul precetto e sul contenuto dell'atto; la Corte la interpreta insieme alla disciplina cambiaria per stabilire quali elementi del titolo debbano risultare dal precetto.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Motivi di cassazione invocati (violazione di norme e omessa valutazione); la Corte ha esaminato la questione alla luce di questo rimedio e l'ha ritenuta infondata.

  • art. 615 e 617 cod. proc. civ.

    Disciplinano l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte richiama che l'opposizione per vizi formali è in genere inammissibile salvo che il vizio abbia prodotto un pregiudizio evidente alle facoltà difensive, ovvero la soppressione di prerogative difensive tipiche dell'esecuzione.

  • art. 55 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Norma sulla cambiale/assegno nella giurisprudenza richiamata: precedenti avevano ritenuto che bastino gli elementi essenziali del titolo; la Corte tuttavia ricorda che quel principio deve conciliarsi con l'esigenza di consentire l'identificazione del soggetto legittimato alla riscossione.

  • art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Prevede la possibilità di girata "ad un banchiere, per l'incasso" anche per assegni non trasferibili; la Corte l'ha richiamata per spiegare perché il retro dell'assegno (eventuali girate) è rilevante per individuare il legittimato alla riscossione.

  • art. 86 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Stabilisce l'applicabilità di norme comuni agli assegni circolari; utilizzata per estendere principi sulla girata e sul titolo al caso concreto.

  • art. 63 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669

    Norma omologa richiamata in tema di titoli cambiari; la Corte la menziona nel confronto tra regole processuali e cambiaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamata in relazione all'obbligo, per il ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.

Massime di principio

  • Il precetto fondato su un titolo cambiario o su assegno deve consentire al destinatario di identificare con certezza l'obbligo: luogo e data di emissione, importo, scadenza, soggetti coinvolti e, se rilevante, eventuali girate.
  • Non è sempre necessaria la trascrizione integrale del titolo nel precetto, ma la trascrizione deve essere chiara, puntuale e sufficiente a rimuovere ogni incertezza sull'identità del soggetto legittimato alla riscossione.
  • L'omessa trascrizione del retro dell'assegno che impedisca di accertare l'esistenza di una girata per l'incasso costituisce un vizio tali da rendere il precetto nullo, poiché pregiudica in modo autoevidente la possibilità di un pagamento liberatorio da parte dell'intimato.
  • L'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali è in genere inammissibile se non è allegato e dimostrato un pregiudizio rilevante alle facoltà difensive; ma quando il pregiudizio è autoevidente (es. impossibilità di individuare il legittimato alla riscossione) non è necessaria una specifica allegazione.
  • La mancanza di attestazione di conformità dell'ufficiale giudiziario non è sempre determinante: la valutazione dipende se l'assenza incide sull'identificazione del titolo o sulla libertà dell'intimato di adempiere liberamente.
  • Per la validità della procura alle liti in Cassazione è sufficiente che la procura sia materialmente o informaticamente congiunta all'atto; non è obbligatorio il riferimento esplicito al provvedimento impugnato, salvo che la procura manifesti chiaramente la non riferibilità al giudizio di cassazione.
  • Nel caso di assegni non trasferibili, va sempre verificata la presenza di eventuali girate per l'incasso: la circostanza può trasferire la legittimazione alla riscossione a un banchiere e quindi è elemento essenziale del contenuto del precetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.