Cassazione Civile, Ordinanza n. 24680/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società fornitrice di birra conveniva in giudizio la società distributrice per ottenere il pagamento di una somma di denaro corrispondente al saldo cauzionale maturato per fusti e bancali, poi formalizzato in un accordo del marzo 2007 come prestito senza interessi, rateizzato in quattro rate. La convenuta sosteneva che l'accordo fosse nullo per abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 l. n. 192/1998, deducendo di averlo accettato per timore di perdere l'unico fornitore, e contestava anche la qualificazione dell'accordo come mutuo, lamentando l'assenza di traditio della somma. In cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 9 l. n. 192/1998 per avere la Corte d'appello ritenuto decisiva, ai fini della dipendenza economica, la possibilità di reperire alternative sul mercato, senza considerare il concreto mercato della birra in fusti e la specifica situazione della ricorrente; 2) nullità del procedimento per mancata pronuncia sulle istanze istruttorie reiterate in appello (interrogatorio formale e testimoni) volte a provare le pressioni della fornitrice; 3) violazione dell'art. 1813 c.c. per avere ravvisato un mutuo senza consegna materiale della somma e senza considerare che il debito non era ancora esigibile e che la successiva restituzione dei fusti avrebbe estinto l'accordo; 4) omesso esame di un fatto decisivo e nullità del procedimento per non avere considerato la prassi commerciale del saldo cauzioni come mera partita di giro e per non avere deciso sulle prove richieste; 5) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta subordinata di ridurre la condanna detraendo il valore dei fusti restituiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo, perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e internamente contraddittorio; il secondo, per difetto di decisività delle prove richieste e genericità dei capitoli; il quarto, per inammissibilità del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme e per mancato assolvimento dell'onere di autosufficienza; il quinto, per mancata specifica indicazione del mantenimento della domanda in appello e per insufficiente individuazione dell'istanza asseritamente omessa. Ha altresì ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che il mutuo può perfezionarsi anche senza consegna materiale del denaro quando il bene sia già nella disponibilità giuridica del mutuatario e l'importo sia certo, liquido ed esigibile; nella specie il saldo cauzionale era determinabile e l'accordo prevedeva rate già scadute. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 l. 18 giugno 1998, n. 192
"È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica..."
La dipendenza economica non è identificata da un solo indice; la possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato è un fattore di valutazione, ma la censura che mira a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito è inammissibile in cassazione.
Il contratto di mutuo non richiede necessariamente la consegna materiale della somma quando il risultato pratico della traditio sia comunque raggiunto e la somma sia già nella disponibilità del mutuatario.
La censura sulla mancata ammissione in appello di prove dedotte ex art. 345 c.p.c. è ammissibile solo se si dimostra la decisività delle istanze istruttorie rispetto all'esito della causa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non può essere usato per ottenere una nuova ricognizione della fattispecie concreta; le doglianze che attengono alla valutazione dei fatti e delle prove restano riservate al merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità processuale per omessa pronuncia o per mancata ammissione di prove richiede che il ricorrente indichi con precisione domanda, eccezione o istanza, la loro rituale proposizione e la loro decisività.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
La deduzione di omessa pronuncia esige la specifica trascrizione della domanda o eccezione asseritamente omessa, nonché l'indicazione dell'atto o verbale in cui è stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'abuso di dipendenza economica, la verifica della reale possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti è un indice valutativo rilevante, ma la sua applicazione concreta dipende da accertamenti di merito non sindacabili in cassazione se la censura mira a una diversa ricostruzione dei fatti.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio; la violazione degli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. non copre l'erronea lettura del fatto storico da parte del giudice di merito.
- Le doglianze contro il mancato esame di istanze istruttorie sono ammissibili solo se il ricorrente dimostra la decisività delle prove richieste, indicando in modo specifico i fatti che esse avrebbero potuto provare e la loro idoneità a sovvertire l'esito del giudizio.
- Il contratto di mutuo può perfezionarsi anche in assenza di consegna materiale del denaro quando l'importo sia già nella disponibilità giuridica del mutuatario e l'operazione realizzi l'effetto pratico della traditio.
- Per dedurre in cassazione l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. occorre indicare in modo puntuale la domanda o eccezione rimasta inevasa, trascriverla nei suoi esatti termini e specificare l'atto o verbale in cui sia stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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