Cassazione Civile, Ordinanza n. 33152/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione di intermediazione finanziaria avente a oggetto l'acquisto, in data 25 gennaio 2000, di obbligazioni argentine per l'importo di euro 32.000,00. Gli investitori hanno agito lamentando la perdita del capitale investito per inadempimento dell'intermediario, in particolare per omessa o insufficiente informazione sulla natura, sui rischi e sull'estrema pericolosità dello strumento finanziario. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha condannato la banca al risarcimento del danno, ritenendo non provata dalla banca l'adeguata informativa resa e irrilevante o inattendibile la testimonianza del dipendente dell'istituto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato perché reputare insufficiente la prova testimoniale; 2) nullità per omessa pronuncia sull'appello incidentale condizionato della banca, che chiedeva la detrazione delle cedole e dei rimborsi del capitale nonché la restituzione dei titoli acquistati; 3) violazione dell'art. 1223 c.c. e vizio motivazionale, per avere liquidato il danno coincidente con l'intero importo investito senza considerare il valore residuo dei titoli e senza detrarre quanto eventualmente percepito nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di appello era tutt'altro che apparente, poiché la Corte territoriale aveva espressamente spiegato di reputare insufficiente e inattendibile la testimonianza del dipendente della banca, anche per il suo interesse collegato al rapporto di lavoro. Ha respinto anche il secondo motivo, interpretando la sentenza impugnata nel suo complesso e rilevando che la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale della banca investiva l'intera domanda, compresa quella di restituzione dei titoli. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché non confrontato con la ratio decidendi fondata sulla totale assenza di allegazioni e prova circa cedole, rimborsi o altre poste da detrarre dal danno; inoltre, nella parte motivazionale, il ricorso non indicava specificamente dove e quando la questione fosse stata dedotta nei precedenti gradi. Alla soccombente banca sono state poste le spese di legittimità e l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte esclude la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia quando la decisione di merito contiene un percorso argomentativo percepibile e riferito alle domande proposte.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se obiettivamente incomprensibile o meramente apparente; non basta la contestazione della sua correttezza.
La sentenza di merito deve esporre le ragioni della decisione in modo intellegibile, requisito che qui la Corte reputa rispettato.
Non vi è omessa pronuncia se dalla lettura complessiva della sentenza risulta che il giudice ha rigettato l'intero appello incidentale, comprendendo tutte le domande ivi formulate.
Il danno risarcibile va ancorato alle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento, ma la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio che escludeva in radice la prova di poste deducibili dal danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, la parte soccombente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando esiste solo graficamente ma non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non è sufficiente che la parte ritenga la motivazione errata o insufficiente nel merito.
- La denuncia di omessa pronuncia va valutata alla luce della sentenza nel suo complesso: se dal testo emerge che il giudice ha inteso respingere l'intero gravame o la domanda riproposta, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c.
- In materia di intermediazione finanziaria, la parte che invochi la detrazione di cedole, rimborsi o valore residuo del titolo deve allegare e provare in modo specifico tali poste, non potendo ottenere una diversa quantificazione del danno in assenza di tali elementi.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e quando, nel dedurre un vizio motivazionale, non indica specificamente il fatto e il momento processuale in cui la questione è stata dedotta.
- Quando l'inadempimento dell'intermediario consiste nell'omessa adeguata informazione sull'investimento, la verifica del danno e delle eventuali detrazioni presuppone comunque una rigorosa allegazione e prova delle utilità percepite dall'investitore nel corso del rapporto.
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