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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20365/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La vicenda origina da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura per una sanzione amministrativa di 318 euro, irrogata per violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada per eccesso di velocità rilevato mediante autovelox. L'opposizione è stata rigettata in primo grado e in appello. In cassazione il soggetto sanzionato ha proposto quattro motivi: (1) ha dedotto che la Prefettura non avrebbe depositato tempestivamente il rapporto e gli atti posti a base della contestazione, lamentando violazione degli artt. 415 e 416 c.p.c., dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 150/2011 e dell'art. 200 c.d.s., con specifico riferimento alla asserita inesistenza del decreto prefettizio di autorizzazione dell'autovelox indicato nel verbale e nell'ordinanza; (2) ha contestato l'assenza di prova certa del collocamento dell'apparecchiatura nel punto indicato nel verbale, rilevando che la prova fotografica non sarebbe stata prodotta, e ha invocato l'art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011 e il favor rei; (3) ha riproposto la medesima censura sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo anche che il giudice avrebbe indicato un chilometro diverso da quello riportato nel verbale; (4) ha censurato la condanna alle spese in favore della pubblica amministrazione, sostenendo che l'ente fosse assistito in giudizio da un proprio funzionario e richiamando l'art. 152-bis disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il quarto motivo di ricorso. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la contestazione della non corrispondenza tra il decreto richiamato e il decreto effettivamente esistente dovesse essere proposta con querela di falso, non essendo sufficiente la mera deduzione della discrepanza. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure miravano in realtà a sovvertire la ricostruzione di fatto compiuta dai giudici di merito, non sindacabile in cassazione; inoltre l'indicazione del chilometro diverso è stata qualificata come mero lapsus calami. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la pubblica amministrazione che emette il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o tramite un funzionario delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, mancando nel funzionario le qualità richieste; sono quindi liquidabili solo le spese effettivamente affrontate e documentate. In dispositivo la Corte ha cassato sul punto e, decidendo nel merito, ha eliminato il capo di condanna alle spese dei gradi di merito, confermando nel resto il provvedimento impugnato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva della controparte.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, cod. strada

    Norma sostanziale che fondava la sanzione per eccesso di velocità contestata.

  • art. 415 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul deposito degli atti; il motivo è stato respinto.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul deposito degli atti; il motivo è stato respinto.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 150/2011

    Invocato dal ricorrente in relazione al rito dell'opposizione; il motivo è stato respinto.

  • art. 200 cod. strada

    Richiamato dal ricorrente con riguardo all'accertamento della violazione; il motivo è stato respinto.

  • art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011

    Invocato per sostenere l'assenza di prova certa e il favor rei; la censura è stata respinta perché attinente al merito fattuale.

  • art. 152-bis disp. att. c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che, quando la p.a. sta in giudizio personalmente o tramite funzionario delegato, non possa ottenere la liquidazione di diritti e onorari di avvocato, ma solo delle spese effettivamente sostenute e documentate.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 150/2011

    Norma di contesto processuale dell'opposizione a sanzione amministrativa, richiamata dal ricorrente.

Massime di principio

  • La contestazione della non corrispondenza tra il contenuto di un atto pubblico o di un verbale e la realtà fattuale non può essere risolta con una mera deduzione difensiva, ma richiede, quando si investe la fede privilegiata dell'atto, il ricorso alla querela di falso.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in questioni di diritto censure che attaccano in realtà la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, se tale ricostruzione è logicamente coerente e non presenta vizi sindacabili.
  • Un mero errore materiale o lapsus calami del giudice sull'indicazione di un dato topografico non integra di per sé vizio di legittimità quando il contenuto decisorio complessivo consenta di comprendere senza incertezza il fatto accertato.
  • La pubblica amministrazione che agisce o resiste in giudizio in materia sanzionatoria tramite propri funzionari non può ottenere la liquidazione di compensi professionali forensi come se fosse assistita da un difensore, potendo conseguire soltanto il rimborso delle spese concretamente sostenute e documentate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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